Deducibili dai sindaci i danni pagati alle imprese
Sono deducibili dal reddito professionale del commercialista le somme erogate a terzi a seguito della richiesta di risarcimento danni quale membro del collegio sindacale, nel caso particolare il presidente. Secondo i giudici, quest’ultimo ruolo concerne un’attività tipica del commercialista e, come tale, rientra nell’esercizio della professione stessa. Ad affermarlo è la Ctp Milano 3913/23/2018 (presidente Cappabianca e relatore Moroni), depositata lo scorso 21 settembre.
La questione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento, con cui l’ufficio contestava a un commercialista la deducibilità ai fini Irpef di una somma corrisposta a una società in cui aveva ricoperto l’incarico di presidente del collegio sindacale. L’erogazione conseguiva a un’azione di responsabilità intrapresa dalla stessa società.
Secondo l’ufficio la fonte dell’obbligo del pagamento non derivava da responsabilità per danni cagionato nell’esercizio dell’attività tipica di dottore commercialista, bensì in conseguenza dell’incarico di presidente del collegio sindacale e, dunque, il danno concretizzava un rischio estraneo alla tipica professione di commercialista, riguardando il mandato di sindaco.
Secondo il ricorrente la tesi erariale era priva di fondamento. L’importo era stato corrisposto a seguito della conclusione di una transazione stragiudiziale con la società. Doveva ritenersi deducibile ai fini delle imposte dirette, in quanto spesa inerente e proporzionata ai compensi percepiti per l’incarico svolto.
La sentenza
I giudici, in accoglimento del ricorso del contribuente, hanno annullato l’atto impositivo. Secondo la Ctp la questione principale consiste nell’inclusione o meno dell’incarico di presidente del collegio sindacale tra le attività tipiche del dottore commercialista. I giudici forniscono sul punto una risposta positiva. In verità, ricorda la Ctp, rientrano nell’oggetto della professione (articolo 1, Dl 139/2005) le funzioni - tra le altre - di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
Di conseguenza doveva ritenersi corretto l’operato del professionista che aveva dedotto dal reddito professionale le somme corrisposte a titolo di risarcimento.
Peraltro, nel reddito da lavoro autonomo l’inerenza di una spesa fa riferimento alla sola circostanza che l’onere sia stato sostenuto in funzione dell’attività professionale, come previsto dall’articolo 54, comma 1 del Tuir. Tale norma, infatti, non specifica in cosa debba consistere l’inerenza, limitandosi a stabilire che sono deducibili le «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione».
Nel caso di specie preso in esame dai giudici di Milano si trattava di oneri dovuti a seguito di danni causati nell’ambito della prestazione caratteristica dell’attività professionale esercitata e, in quanto tali, inerenti. È indubbio, infatti, che il danno cagionato e il conseguente risarcimento per fatti imputabili nell’ambito dell’attività professionale si configurino come la manifestazione anche economica del rischio connesso all’esercizio dell’attività stessa, con la conseguenza che possono essere ricondotti tra le spese deducibili.