La trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa. Così l'ordinanza n. 2929 del 2025 della prima sezione civile della Cassazione.
La trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa. Così l'ordinanza n. 2929 del 2025 della prima sezione civile della Cassazione.
La vicenda
Tizio e Caia hanno contratto...