Donazione, il mancato adempimento del modus può essere fonte di danno non patrimoniale
La Cassazione con l'ordinanza n. 33797 affronta il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale lamentato dalla donante causato dalla frustrazione dello scopo perseguito
In caso di inadempimento dell'onere apposto alla donazione di un immobile, la mancata realizzazione dello scopo filantropico perseguito dal donante implica una frustrazione dell'interesse non patrimoniale, intimamente riconnesso alla personalità dello stesso disponente, perseguito dal soggetto in questione attraverso la stipulazione della liberalità. La lesione di tale interesse può pertanto dare luogo ad un danno morale soggettivo (la cui esistenza può essere accertata in via presuntiva una volta acquisita la prova dell'evento costituito dall'inosservanza del modus), determinabile nel suo ammontare dal Giudice secondo equità.
La recente ordinanza della Suprema Corte ( Sezione VI - 2, ordinanza 16 novembre 2022, n. 33797) affronta il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale lamentato dalla donante causato dalla frustrazione dello scopo perseguito attraverso la previsione del modus apposto alla donazione di un immobile.
Il caso esaminato
Tizia aveva effettuato in favore di un'Associazione una donazione di un immobile di rilevante valore di sua proprietà, imponendo al donatario l'onere di provvedere alla sua assistenza, nonché alla realizzazione, in detto immobile, di un centro di assistenza per anziane bisognose. La donante agiva innanzi al tribunale per sentir dichiarare l'inadempimento di detto onere e per ottenere la risoluzione del contratto transattivo, intercorso successivamente fra le parti, con cui era stato fissato un termine essenziale per l'adempimento dell'onere, che invece era rimasto inadempiuto. Chiedeva, pertanto, al Tribunale, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla predetta inadempienza, quantificandoli equitativamente.
Il Tribunale rigettava però la domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale, che non patrimoniale, non avendo rinvenuto prova di alcun danno.
L'erede della donante nel frattempo deceduta, proponeva appello solo limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che l'onere modale sarebbe una obbligazione vera e propria, sicché l'inadempimento dell'onere comporterebbe, ex articoli 793 e 1453 c.c., il sorgere di una responsabilità contrattuale: il danno patrimoniale sarebbe consistito nel mancato godimento e nel mancato utilizzo dell'immobile, che la donante aveva ceduto senza poi ottenere l'adempimento dell'onere. Quanto al danno non patrimoniale, questo era connesso alla delusione e alla frustrazione derivate dal mancato raggiungimento dello scopo filantropico, sotteso alla donazione modale effettuata, nonché dalla lesione della specifica attività filantropica della stessa.
La Corte d'Appello ha accolto la sola censura relativa al danno non patrimoniale ritenendo che la mancata realizzazione dello scopo filantropico perseguito con la donazione di un immobile di pregio, aveva arrecato alla donante: "una delusione ed un patimento, e questo pregiudizio, concretizzatosi in sofferenze morali e psichiche, va qualificato in termini di danno morale soggettivo, integrando quale turbamento emotivo e patema d'animo di natura transeunte subito dalla donante… La spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, caratterizzante al donazione - si ispira a valori della personalità sicuramente meritevoli di tutela, sicché una frustrazione, anche solo parziale, dello spirito di liberalità - che caratterizza la donazione - merita adeguato ristoro."
Il ricorso in Cassazione proposto dall'Associazione è stato dichiarato inammissibile.
La qualificazione dell'onere nella donazione e il risarcimento
Secondo la dottrina tradizionale, il modo non assuma mai la funzione di "corrispettivo dell'attribuzione negoziale, e perciò la causa del negozio attributivo rimane liberale, senza commistione con un elemento di onerosità". E' un "elemento accessorio" del negozio di donazione e tale accessorietà troverebbe conferma sia nell'articoo 794 c.c., che considera non apposto l'onere illecito o impossibile (sempre che non abbia costituito la ragione unica o principale dell'attribuzione), sia nell'articolo 793, comma 4, c.c., il quale, subordinando la possibilità per il donante o per i suoi eredi di domandare la risoluzione della donazione per inadempimento del modus alla presenza di una specifica previsione, sembra scartare un rapporto di corrispettività tra l'arricchimento del donatario e l'interesse perseguito dal donante. (A. Torrente, La donazione, in Tratt. dir. civ. comm., dir. da Cicu - Messineo - Mengoni - Schlesinger, Milano, 2006, 333 ss.).
L'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, portando ad includere la donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. (cfr. Cass. civ., 27 novembre 1985 n. 5888, Cass. civ., Sez. II, Sent. 7 aprile 2015, n. 6925).
Secondo altri invece, laddove il modus connoti la donazione di un grado di onerosità tale da superare la gratuità stessa della donazione in quanto l'interesse economico perseguito con la clausola modale o condizionale ha carattere esclusivo, o assorbe il diverso fine non economico dell'attribuzione principale, si assiste ad una relazione sinallagmatica e quindi, possono applicarsi le norme dedicate ai contratti corrispettivi.
L'ordinanza in commento dimostra di considerare l'onere apposto alla donazione di un bene come una obbligazione in senso tecnico il cui inadempimento comporta il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, in adesione alla tesi (ormai prevalente in dottrina) secondo cui la mancata o inesatta esecuzione di un rapporto obbligatorio può determinare la lesione di interessi non economici del creditore (Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2021, 204 ss.) che attengono a valori riferibili alla personalità del donante e che risultano intrinseci alla donazione modale, cosicché la loro lesione, lungi dal risultare priva di rilievo, trova la propria immediata conseguenza nel risarcimento del danno non patrimoniale.