Civile

Giudicato endofallimentare per il creditore ammesso al passivo

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Fallimento - Accertamento del passivo - Giudicato endofallimentare ex art. 96 L. Fall. - Ammissione del credito - Efficacia - Preclusioni.
Nel giudizio di verificazione del passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 L. Fall., sicché, ove il creditore ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito e abbia contestato l'ammissibilità stessa del credito, il giudice dell'opposizione non può, "ex officio", prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all'ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base a una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 17 aprile 2020 n. 7898

Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Esecutività dello stato passivo credito ammesso al passivo reso definitivo dal giudice delegato - Conseguenti preclusioni processuali - Portata - Fattispecie.
Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l.fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di esclusione di un credito privilegiato ex art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, in precedenza già ammesso in via chirografaria quale credito in surroga, stante l'identità della causa dell'attribuzione patrimoniale).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 27 ottobre 2017 n. 25640

Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Esecutività dello stato passivo.
Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 della legge fallimentare, acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, tant'è che al decreto si riconosce un'efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l'esistenza, l'entità del credito, le eventuali cause di prelazione che lo assistono, così come anche la validità e l'opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva. Pertanto, se non escluso o rimosso dallo stato passivo in seguito all'esperimento o dell'opposizione ai sensi dell'art. 100 legge fall. o della revocazione ai sensi dell'art. 102 legge fall., il credito già ammesso allo stato passivo reso definitivo dal giudice delegato non può essere escluso - sul piano dell'astratta concorsualità e salva, in concreto, l'incapienza - dal piano di riparto.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 16 marzo 2001 n. 3830

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