Civile

Operazione sofisticata non significa operazione abusiva: la CGT difende la libertà d’impresa

La pronuncia in commento (CGT Reggio Emilia, 11 marzo 2025, n. 34/2025) rappresenta un precedente di particolare rilievo nel delicato bilanciamento tra pianificazione fiscale lecita e abuso del diritto

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di Angelo Ruggiero*

Con la sentenza n. 34/2025, emessa l’11 marzo 2025 e depositata il giorno seguente, la CGT di primo grado di Reggio Emilia, Sezione II, si è espressa in tema di “elusione abusiva”, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), annullando un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate alla società alfa in relazione a un’operazione di fusione con acquisizione mediante indebitamento (Merger Leveraged Buy-Out, MLBO), ritenuta dall’Ufficio fonte di un vantaggio fiscale indebito

La decisione si distingue per la limpidezza del ragionamento giuridico e per l’approfondita adesione ai princìpi interpretativi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, e rappresenta un precedente di particolare rilievo nel delicato bilanciamento tra pianificazione fiscale lecita e abuso del diritto.

Dagli atti di causa risulta che, nel corso del 2018, i due soci paritetici della società alfa, abbiano proceduto alla rivalutazione delle rispettive partecipazioni, per poi cederle a una società veicolo (SPV), partecipata anche da investitori istituzionali. Successivamente, si è proceduto alla fusione inversa tra la SPV e la società originaria, con il risultato che gli stessi soci sono tornati a detenere, indirettamente, la partecipazione nella società operativa.

Tale struttura è stata qualificata dall’Amministrazione come operazione abusiva, volta a trasformare utili pregressi in plusvalenze da cessione soggette a un trattamento tributario più vantaggioso, in violazione del principio generale antielusivo e in assenza di valide ragioni extrafiscali.

La pronuncia offre l’occasione per ripercorrere, con rigore teorico, la natura e le implicazioni delle operazioni di MLBO, che costituiscono una delle tecniche più sofisticate di acquisizione societaria.

Il Leveraged Buy-Out (LBO) è un’operazione mediante la quale un soggetto acquisisce una società target avvalendosi in larga parte di debito finanziario. A garanzia del finanziamento vengono spesso offerti i beni della società acquisita. Quando il LBO è seguito da una fusione inversa tra la SPV veicolo acquirente e la società target, si parla più propriamente di Merger LBO (MLBO), in cui la società operativa assorbe il veicolo e assume il relativo indebitamento.

Nel nostro ordinamento, tali operazioni sono disciplinate dall’art. 2501-bis c.c., che legittima la “Acquisizione societaria con fusione e utilizzo di leva finanziaria” purché accompagnata da una relazione finanziaria attestante la sostenibilità dell’onere. Si tratta dunque di operazioni previste e regolate dal legislatore, frequentemente impiegate per finalità organizzative, di ristrutturazione aziendale o di ottimizzazione patrimoniale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il MLBO non è in sé elusivo, potendo anzi rappresentare una modalità legittima di realizzazione di interessi economici strutturali, sempre che l’operazione non sia priva di sostanza economica e non persegua unicamente un indebito risparmio d’imposta (Cass. nn. 439/2015, 35398/2021).

L’art. 10-bis dello Statuto del contribuente ha recepito in via generale il principio dell’abuso del diritto, delineandone la struttura: è abusiva l’operazione (o la sequenza di atti) priva di sostanza economica, che comporti vantaggi fiscali indebiti, qualora non sorretta da motivazioni extrafiscali concrete e non meramente strumentali.

Nel caso in esame, la Corte osserva che la sequenza oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio non risulta priva di effettiva sostanza economica. Al contrario, essa risponde a una logica industriale e finanziaria coerente con il rafforzamento dell’assetto di controllo, la razionalizzazione della governance societaria e l’ingresso di nuovi investitori istituzionali.

Come ricorda la stessa sentenza, anche operazioni complesse o strutturate non perdono la loro legittimità laddove perseguano finalità organizzative, patrimoniali o di ristrutturazione dell’impresa. La libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost., include anche la facoltà di scegliere fra più opzioni lecite quella fiscalmente più vantaggiosa.

Elemento ulteriormente decisivo nella motivazione del Collegio è il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente: il vantaggio fiscale, ammesso e non concesso che vi sia stato, sarebbe stato eventualmente conseguito dai soci cedenti, non dalla società medesima.

La Corte chiarisce come la società non abbia distribuito alcun utile né abbia effettuato operazioni che implichino obblighi di ritenuta. Pertanto, l’imputazione alla società di una pretesa fiscale basata su utili“occultamente distribuiti” è priva di fondamento giuridico, in quanto travalica i limiti soggettivi dell’obbligazione tributaria, risultando in violazione dei principi di legalità e personalità dell’imposizione.

Infine, la Corte rileva una violazione del contraddittorio endoprocedimentale, prescritto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, la cui inosservanza comporta la nullità dell’atto impositivo. L’Amministrazione, omettendo la comunicazione dello schema di atto e il confronto preventivo con la contribuente, ha impedito l’instaurazione di un dialogo che avrebbe potuto chiarire la natura e la finalità dell’operazione, con grave pregiudizio del diritto di difesa.

In conclusione, la sentenza CGT Reggio Emilia, 11 marzo 2025, n. 34/2025 si impone come esempio di giudizio fondato, coerente e rispettoso dei principi cardine dell’ordinamento tributario.

Essa contribuisce a circoscrivere il confine tra pianificazione fiscale e abuso del diritto, riaffermando:

• che le operazioni MLBO sono legittime se supportate da una logica economica strutturale;

• che il vantaggio fiscale, se non esclusivo e non indebito, non integra di per sé abuso;

• che la soggettività passiva tributaria non può essere arbitrariamente estesa a soggetti terzi;

• che il contraddittorio procedimentale è presidio essenziale di legalità e trasparenza.

In un contesto in cui l’Amministrazione tende talvolta ad assumere una postura repressiva nei confronti delle operazioni societarie complesse, la presente decisione riafferma con forza la necessità di una valutazione sostanziale, fondata su dati oggettivi e sull’equilibrio tra potestà impositiva e libertà d’impresa.

Non è la sofisticazione giuridica di un’operazione a determinarne l’illiceità, ma la sua effettiva carenza di sostanza economica e di motivazioni imprenditoriali. La Corte, con questa pronuncia, ha evitato il rischio di criminalizzazione della complessità, restituendo dignità alla progettazione fiscale razionale e conforme a legge.

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*Angelo Ruggiero, commercialista ODCEC di Cassino e revisore legale, esperto scientifico di diritto ed economia dei tributi, esperto del MUR, docente alla SSM, coordinatore scientifico FSU

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