Niente indennizzo al coniuge superstite se manca la “vivenza a carico”
Il coniuge in vita deve dimostrare che dipendeva economicamente dal soggetto deceduto
L’indennizzo previsto per un soggetto affetto da insufficienza epatica (poi deceduto) a seguito di trasfusioni infette non spetta de plano al coniuge. Quest’ultimo, infatti, deve dimostrare il requisito della “vivenza a carico” ossia che dipendesse economicamente dal soggetto deceduto. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 22762/25.
La vicenda e il giudice del Tribunale
E allora, venendo ai fatti, una donna - premesso...