Per essere opponibile ai creditori del fallito, la costituzione di un trust e i relativi atti di disposizione patrimoniale devono risultare da formalità aventi data certa anteriore al fallimento; e ciò anche quando l’ordinamento straniero che regola il trust preveda, in materia, norme meno stringenti di quelle italiane.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 18084 del 3 luglio scorso, secondo la quale le ragioni dei creditori del fallito prevalgono su quelle del trust.
Le regole
Occorre rammentare...

