Per essere opponibile ai creditori del fallito, la costituzione di un trust e i relativi atti di disposizione patrimoniale devono risultare da formalità aventi data certa anteriore al fallimento; e ciò anche quando l’ordinamento straniero che regola il trust preveda, in materia, norme meno stringenti di quelle italiane.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 18084 del 3 luglio scorso, secondo la quale le ragioni dei creditori del fallito prevalgono su quelle del trust.

Le regole

Occorre rammentare...

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