Civile

Gli intermediari finanziari devono sempre informare su specifiche del prodotto

di Paola Rossi

L’obbligo informativo cui è tenuto l’intermediario verso il cliente deve riguardare compiutamente le caratteristiche del prodotto finanziario e del suo emittente, anche quando non si tratti di negoziazione in contropartita diretta. E quindi - come afferma la Cassazione con la sentenza n.8458/2024 - viene meno ai suoi obblighi informativi la banca che si limiti genericamente a sconsigliare l’operazione rispetto al profilo del cliente, senza spiegare le caratteristiche del prodotto.

L’informativa riguardo allo strumento finanziario ha, afferma la Cassazione, una precisa autonomia dalle valutazioni che l’intermediario deve al cliente in punto di appropriatezza dell’investimento e di adeguatezza rispetto al suo profilo. Le specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua intrinseca rischiosità sono notizie indispensabili per consentire che sia consapevole la scelta di investimento. La mancata informazione su tali aspetti costituisce sempre un inadempimento non colmato dall’eventuale valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario sull’investimento mobiliare richiestogli dal cliente. Obbligo informativo dal quale l’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato che pur risultino dalla sua condotta pregressa.

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