LegislazioneGiustizia

GUIDA ALLA LETTURA - Un riassetto che attraversa il processo penale dalle indagini all'esecuzione della pena

di Laura Biarella

N. 48

Guida al Diritto

L'intervento normativo segna una svolta con l'introduzione del delitto autonomo di femminicidio (articolo 577-bis c.p.), punibile con l'ergastolo, per l'omicidio commesso con moventi di genere, odio o controllo. Le novità includono il rafforzamento delle pene e l'introduzione di aggravanti specifiche per i reati sentinella (maltrattamenti, stalking e revenge porn), estendendo la repressione anche al tentato femminicidio. Il provvedimento potenzia inoltre la tutela processuale delle vittime (patrocinio gratuito), introduce obblighi formativi per gli operatori della giustizia e limita l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per violenza di genere

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 280 del 2 dicembre 2025, la legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime» con entrata in vigore al 17 dicembre 2025. Il testo si compone di 14 articoli. In dettaglio:

  • Articolo 1. Riforma il Codice penale introducendo il delitto autonomo di femminicidio (articolo 577-bis c.p.), punibile con l’ergastolo, quando l’omicidio di una donna è motivato da odio, prevaricazione, controllo, o è commesso a seguito del rifiuto di una relazione affettiva. Al contempo, la norma inasprisce le sanzioni per i reati “sentinella” quali maltrattamenti e atti persecutori. Si prevedono nuove circostanze aggravanti specifiche, con aumento di pena fino a due terzi, quando reati siffatti sono commessi per moventi di genere, e si estende la tutela del reato di maltrattamenti anche oltre la cessazione della convivenza.
  • Articolo 2. Istituisce un obbligo di rendicontazione annuale per il Ministro della Giustizia da presentare alle Camere entro il 30 giugno. La relazione deve monitorare lo stato di applicazione delle nuove norme sul femminicidio e le misure di contrasto alla violenza di genere. In particolare, è richiesto un dettaglio specifico sui dati delle condanne e delle assoluzioni per i reati di femminicidio e omicidio, disaggregati per sesso e circostanze aggravanti.
  • Articolo 3. Sono introdotte alcune novelle al Codice di rito Penale volte a rafforzare la tutela processuale delle vittime di violenza. Tra queste, spicca l’obbligo per il Pubblico Ministero di trasmettere gli atti relativi a misure cautelari e sentenze al giudice civile/minorile in procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale. Si interviene inoltre sull’applicabilità della custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti aggravati, salvo che non sussistano esigenze cautelari.
  • Articolo 4. Punta a rafforzare la tutela degli orfani di femminicidio, intervenendo sul regime delle indennità. Si estende l’accesso all’indennizzo in favore delle vittime di reati violenti intenzionali. Ciò assicura il sostegno economico agli orfani anche nei casi in cui l’omicidio sia avvenuto nell’ambito di una relazione affettiva e ricada nel nuovo delitto di femminicidio (articolo 577-bis c.p.).
  • Articolo 5. Si introducono modifiche all’Ordinamento Penitenziario per i condannati per femminicidio e altri reati di violenza di genere. L’ottenimento di benefici penitenziari (misure alternative alla detenzione o liberazione condizionale) è subordinato alla valutazione positiva della personalità dopo almeno un anno di osservazione scientifica. Inoltre, è previsto l’obbligo di immediata comunicazione alla persona offesa o ai suoi familiari dell’uscita del condannato dall’istituto penitenziario.
  • Articolo 6. Impegna il Governo a promuovere specifiche campagne di sensibilizzazione a livello nazionale. L’obiettivo è la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale realizzate mediante l’uso di sostanze stupefacenti, fenomeno noto come “stupri da droga da appuntamento”. Tali iniziative mirano a informare il pubblico sui rischi e sulle modalità di tutela contro l’abuso di queste sostanze a fini criminosi.
  • Articolo 7. Disciplina l’adozione di linee guida e raccomandazioni specifiche. Tali strumenti sono finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza sessuale commessa attraverso la somministrazione di stupefacenti. L’obiettivo è fornire protocolli operativi uniformi e procedure di intervento efficaci per le forze dell’ordine e gli operatori sanitari.
  • Articolo 8. Prevede il rafforzamento degli obblighi formativi in capo agli operatori della giustizia, alle Forze dell’Ordine e al personale sanitario. Tali obblighi riguardano il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. La finalità è garantire un approccio specialistico e una “prospettiva di genere” nella gestione dei casi e nella tutela delle vittime.
  • Articolo 9. È introdotta una deroga per l’accesso ai centri antiviolenza da parte delle vittime minorenni. Le vittime che hanno compiuto 14 anni possono accedere ai centri per ricevere informazioni e orientamento. Ciò è consentito senza la necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, tutelando la loro autonomia e sicurezza.
  • Articolo 10. Reca novelle preordinate a ottimizzare l’organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero in relazione alla trattazione dei reati di violenza di genere. Mira a garantire la trattazione coordinata e specialistica delle indagini, assegnando una gestione prioritaria. Tali disposizioni assicurano una risposta giudiziaria più rapida ed efficiente per i delitti connessi al femminicidio e alla violenza domestica.
  • Articolo 11. Interviene sul Tu spese di giustizia, estendendo la registrazione a debito. Tale misura si applica ai provvedimenti giudiziari volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte danneggiata. L’estensione riguarda i fatti di omicidio aggravato e il nuovo delitto di femminicidio (articolo 577-bis Cp), garantendo maggiore tutela economica alle vittime e ai loro familiari.
  • Articolo 12. Rafforza le garanzie di accesso al patrocinio a spese dello Stato per le donne vittime di violenza di genere. Modifica il Testo Unico sulle spese di giustizia includendo espressamente i procedimenti per il tentato femminicidio (tentato articolo 577-bis c.p.) tra quelli per cui il patrocinio è garantito. Questo assicura che le vittime possano difendersi in giudizio indipendentemente dalla loro situazione reddituale.
  • Articolo 13. Introduce specifiche disposizioni di coordinamento normativo tra la nuova figura di reato e il resto dell’ordinamento. Assicura che i riferimenti all’omicidio (articolo 575 Cp) siano estesi anche al nuovo delitto di femminicidio (articolo 577-bis Cp). Prevede inoltre l’inclusione del femminicidio nelle rilevazioni statistiche, richiedendo la ricostruzione del rapporto tra autore e vittima per una mappatura accurata del fenomeno.
  • Articolo 14. Contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria prevista per le leggi con impatto economico.

Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nella...