Proprio a fronte di questa complessiva incertezza dimostrativa, vi è da chiedersi se valeva effettivamente la pena di introdurre il nuovo reato, con il rischio di accentuare il contenzioso giudiziario, a fronte, comunque, di un risultato sanzionatorio [la previsione dell'ergastolo], che già poteva [e può] raggiungersi attraverso l'ordinaria contestazione dell'articolo 575 del Cp, aggravato ai sensi degli articoli 576 o 577 del Cp.
L'elemento di maggiore novità della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è rappresentato dall'introduzione, nel codice penale, dell'articolo 577-bis, con cui si punisce il reato di “femminicidio” (cfr. l'articolo 1 della legge n. 181 del 2025).
Modifiche al codice penale: reato di "femminicidio" e le disposizioni di coordinamento (Legge 181/2025, articoli 1 e 13)
Il "nuovo" articolo 577-bis del Cp (rubricato: "Femminicidio"), al comma 1, punisce, con la pena dell’ergastolo, la condotta di chi ("chiunque") cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso «come atto di odio o di discriminazione o ...
Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale
di Alberto Cisterna, Magistrato presso la Corte di cassazione
