Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'articolo 416-bis.1 del Cp, quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento. Così la cassazione con la sentenza 19878/2025.

LA MASSIMA

Reato - Reati contro l'ordine pubblico - Associazione di tipo mafioso - Circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del Cp - Presupposti. (Cp, articolo 416-bis.1)
Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'articolo 416-bis.1 del Cp, quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 28 maggio 2025 n. 19878 - Presidente Pellegrino; Relatore Alma; Pm - conforme - Serrao D'Acquino

La sentenza si sofferma sui presupposti di configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'articolo 416-bis.1 del Cp (l'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del Cp: ergo, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano).

Aggravante della mafiosità: l'inquadramento giurisprudenziale

È in proposito pacifica la ricorrenza dell'aggravante quando l'azione incriminata, posta in essere evocando ...

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