Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'articolo 416-bis.1 del Cp, quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento. Così la cassazione con la sentenza 19878/2025.
La sentenza si sofferma sui presupposti di configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'articolo 416-bis.1 del Cp (l'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del Cp: ergo, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano).
Aggravante della mafiosità: l'inquadramento giurisprudenziale
È in proposito pacifica la ricorrenza dell'aggravante quando l'azione incriminata, posta in essere evocando ...
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