Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'articolo 416-bis.1 del Cp, quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento. Così la cassazione con la sentenza 19878/2025.
LA MASSIMA
Reato - Reati contro l'ordine pubblico - Associazione di tipo mafioso - Circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del Cp - Presupposti. (Cp, articolo 416-bis.1)
Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'articolo 416-bis.1 del Cp, quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.
La sentenza si sofferma sui presupposti di configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'articolo 416-bis.1 del Cp (l'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del Cp: ergo, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano).
Aggravante della mafiosità: l'inquadramento giurisprudenziale
È in proposito pacifica la ricorrenza dell'aggravante quando l'azione incriminata, posta in essere evocando ...


