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Il diritto delle obbligazioni sarà l'ennesima vittima del coronavirus? L'escussione delle fideiussioni ai tempi del Coronavirus: l'art. 91 del Decreto Cura Italia

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Ruben Pescara*

Di recente, la prima sezione del Tribunale di Venezia ha emesso due decreti con cui ha inibito in via d'urgenza l'escussione di altrettante fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni nascenti da contratti di locazione/affitto di ramo d'azienda commerciale. Sia il primo decreto (del 14 aprile 2020) che il successivo (del 22 maggio 2020), hanno accolto i ricorsi dei conduttori/affittuari, che verosimilmente a causa della chiusura forzata delle loro attività durante il lock-down non sono stati in grado di corrispondere i canoni dovuti, ed hanno ordinato alle banche di non dare corso all'escussione delle fideiussioni.
I conduttori/affittuari hanno richiesto ai giudici dei provvedimenti d'urgenza (ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ.) che sono stati in entrambi i casi concessi inaudita altera parte – quindi prima di instaurare il contraddittorio – sul presupposto che la convocazione del locatore/concedente avrebbe irreversibilmente compromesso le ragioni dei conduttori/affittuari, e con riserva di confermare, modificare o revocare tali provvedimenti una volta instaurato il contraddittorio (sia pur sommario, trattandosi di un procedimento cautelare).


Purtroppo, in nessuno dei due casi i giudici hanno motivato le loro decisioni: anzi, pare che abbiano ravvisato il “periculum in mora” che - lo ricordiamo - è uno dei due requisiti per la concessione dei provvedimenti ex art. 700 cod.proc.civ.… nella stessa escussione della fideiussione.


Per quel che riguarda l'altro requisito per la concessione del provvedimento d'urgenza, cioè il “fumus boni iuris”, il decreto del 14 aprile 2020 neanche lo menziona, mentre nel decreto del 22 maggio 2020 il giudice ha ritenuto “che le vicende del contratto di affitto di ramo d'azienda oggetto di causa debbano essere valutate alla luce delle previsioni di cui all'art. 91 d.l. 17 marzo 2020 n. 18”. Si tratta di una norma introdotta dal c.d. Decreto Cura Italia che prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Il giudice veneziano, per quanto ci è dato capire dallo scarno provvedimento, parrebbe aver interpretato l'art. 91 nel senso di consentire al conduttore/affittuario di liberarsi dagli impegni contrattualmente assunti per il solo fatto di aver rispettato le “misure di contenimento”, senza neanche esaminare in concreto se tali misure abbiano interferito con l'adempimento delle obbligazioni assunte (nel caso di specie, con l'obbligo di pagamento del canone, che – trattandosi di obbligazione pecuniaria – ci pare sia sempre possibile).


A proposito dell'art. 91 del Decreto Cura Italia, segnaliamo il diverso orientamento del Tribunale di Bologna che, nell'ordinanza dell'11 maggio 2020 (Inadempimento e rimedi d'urgenza al tempo del COVID-19. )
ha ritenuto che la norma si riferisca “non a una generica impossibilità di adempimento in conseguenza della pandemia, ma alla sopravvenuta impossibilità del debitore di adempiere a causa delle restrizioni su di lui gravanti in quanto impostegli dall'autorità” ed ha rigettato il ricorso del debitore volto a inibire l'escussione della fideiussione.
Attendiamo di leggere i provvedimenti che verranno emanati a conclusione della fase cautelare (quindi dopo lo scambio delle memorie e le udienze di discussione, che non ci risulta siano state ancora celebrate) per capire se al contrario i giudici veneziani abbiano inteso l'art. 91 come una generalizzata moratoria a favore dei debitori. Una soluzione che, magari, potrebbe rispondere a ragioni di equità, ma che non pare appoggiarsi sul alcun dato normativo. Forse il diritto delle obbligazioni sarà l'ennesima vittima del coronavirus?

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*Socio Nunziante Magrone

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