Il punto della giurisprudenza sul curatore speciale del minore
Un lettura orientata alla luce della riforma introdotta dalla legge 206/2021 che proprio in questa materia è di immediata attuazione
Tra le più importanti novità della legge 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 9 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 24 dicembre 2021) sono da evidenziare quelle sulla rappresentanza del minore e sulla sua partecipazione ai procedimenti che lo riguardano.
Di immediata attuazione, quelle che riguardano il curatore del minore in ordine al quale la giurisprudenza di legittimità ben prima della riforma, ha potenziato le possibilità incluse negli articoli 78 e 80 c.p.c., esprimendo l'obbligatorietà della nomina del curatore in ogni giudizio de potestate, posto che in tali giudizi la posizione del figlio è naturalmente contrapposta a quella dei genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi. E' un dato di fatto che non si può decidere ex ante se l'interesse del minore convergerà con quello dell'altro genitore il quale potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati oppure in questa seconda ipotesi, chiederne il rigetto. È quindi dovuta la nomina del curatore ogni volta che l'incompatibilità delle posizioni dei genitori e del minore è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività.
Sul punto occorre ricordare che l'articolo 1 comma 30 della L. 26 novembre 2021, n. 206 ha modificato l'articolo 78 c.p.c. aggiungendo due nuovi commi. Il comma 3 prevede la nomina del curatore speciale del minore da parte del giudice, anche d'ufficio, nonché a pena di nullità degli atti del procedimento, quando:
1) la decadenza dalla responsabilità genitoriale sia richiesta dal pubblico ministero a carico di entrambi i genitori o uno di questi ne faccia richiesta nei confronti dell'altro;
2) quando vengano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 403 c.c. o sia disposto l'affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 ss. della legge n. 184/1983;
3) qualora dai fatti del procedimento emerga "una situazione di pregiudizio del minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale di entrambi i genitori";
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
Il comma 4 dell'articolo 78 c.p.c. prevede invece che "in ogni caso" il giudice possa nominare un curatore speciale, in tutti i casi in cui i genitori appaiano, "per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore", con un provvedimento succintamente motivato.
Il giudice ha un potere di intervento dunque, in ogni caso in cui i genitori non appaiano in grado di garantire la preservazione del superiore interesse del minore.
Di seguito si segnalano alcune sentenze che nel corso degli ultimi due anni hanno sviluppato tale percorso argomentativo, spianando così la strada alla riforma.
Adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale - Conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori
Poiché nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c., deve essere dichiarato nullo il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio che si concluda con una pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei genitori, con sospensione della responsabilità genitoriale dell'altro, ove il giudice, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi, non abbia previamente provveduto alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ai sensi dell'articolo 336, comma 4, c.c.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione VI - I, ordinanza 21 aprile 2022, n. 12802 – Pres. Scotti. Cons. Rel. Iofrida
Responsabilità genitoriale – Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Curatore speciale - Mancata nomina del curatore speciale del minore - Violazione del contraddittorio
La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli.
Nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c.
In tema di adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 333 c.c. e segg., in ordine ai quali il minore è rappresentato dal curatore speciale in ragione della sussistenza "in re ipsa" del conflitto di interessi con i genitori, la genesi dell'evento determinante la procreazione, ove non riconducibile a un preesistente legame sentimentale tra i genitori e a un progetto comune di vita, ma a un incontro volutamente episodico tra persone mai prima conosciute e collegatesi - tramite un sito internet - per fini esclusivamente procreativi, può assumere rilevanza, a tutela del superiore interesse del figlio, qualora venga accertato in concreto, mediante individuazione di episodi e fatti specifici, che quella genesi si sia tradotta, nell'evolversi delle relazioni tra i genitori, in condotte foriere di pregiudizio per il minore. Inoltre, quella medesima genesi può assumere un'incidenza significativa sull'accertamento di un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figlio, valutabile caso per caso dal giudice del merito, esigendo la salvaguardia del superiore interesse del minore la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'articolo 78 c.p.c., comma 2, ogni volta che il giudice, in ragione delle modalità di gestione di siffatta singolare genitorialità, ravvisi in concreto l'esigenza di prevenire condotte foriere di pregiudizio per il minore.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, ordinanza 9 marzo 2022, n. 7734 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Parise
Minori - Responsabilità genitoriale - Provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale – Conflitto di interessi – Curatore speciale del minore – Necessità della nomina del curatore
Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli articoli 330 e ss. cod. civ., è necessario che il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'articolo 336, commi 1 e 4, cod. civ., provveda a nominare al minore, ex articolo 78 c.p.c., un curatore speciale, il quale, a sua volta, procederà a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell'articolo 336, comma 4, c.c.; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex articolo 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c., perché provveda all'integrazione del contraddittorio.
E' questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte che nel rigettare il ricorso, ha osservato che il legislatore ha preso atto dell'autonomia della posizione del minore e dell'esistenza di una sorta di conflitto di interessi in re ipsa tra quest'ultimo e le figure genitoriali. Pertanto, all'interno del giudizio occorre tutelare il minore attraverso una specifica rappresentanza formale ed un'apposita difesa tecnica con le correlate ricadute anche in tema di invalidità dell'intero procedimento.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40490 – Pres. Bisogni, Cons. Rel. Campese
Adozione - Condotta gravemente pregiudizievole per il figlio - Responsabilità genitoriale- Provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale
Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'articolo 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla legge n. 149 del 2001, articolo 37, comma 3, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex articolo 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, ordinanza 16 dicembre 2021, n. n. 38720 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida
Procedimenti "de potestate" - Nomina curatore speciale - Necessità - Omissione - Nullità del procedimento - Rilevabilità d'ufficio - Conflitto di interessi presunto - Minore quale parte anche in senso formale
Nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, ordinanza 16 dicembre 2021, n. n. 38719 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida
Responsabilità genitoriale- Provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale- Nomina del curatore
Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'articolo 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla legge n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex articolo 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex articolo 354 c.p.c., comma 1 con rimessione della causa al primo giudice perchè provveda all'integrazione del contraddittorio.
Nel caso in esame, i genitori ricorrenti avevano dedotto la nullità del decreto impugnato per violazione degli articoli 75, 78, 112, c.p.c., articolo 336 bis c.c., in relazione all'articolo 111 Cost., comma 6, in quanto la Corte d'appello aveva deciso in assenza di nomina di un curatore speciale che rappresentasse le minori in giudizio a tutela dei loro interessi in potenziale contrasto con quelli dei genitori. Peraltro, nessuna motivazione era emersa riguardo alle ragioni per cui non si fosse tenuto conto delle dichiarazioni rese da una delle figlie circa il suo desiderio di rientrare a casa e di non volersi allontanare dal luogo in cui aveva tutti i suoi amici e del rapporto sereno sia con la madre sia con il suo compagno e la famiglia di quest'ultimo.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, sentenza 26 marzo 2021, n. 8627 – Pres. Tirelli, Cons. Rel. Caiazzo
Nomina del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori - Ascolto - Sufficienza - Eccezioni
Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'articolo 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.
Il giudice deve provvedere a nominare un curatore speciale del soggetto minore di età il quale, a sua volta, dovrà provvedere a munirlo di un avvocato, a pena di nullità dello stesso procedimento.
• Corte di Cassazione, Civile,Sezione I, ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1471 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Valitutti