Inammissibile il cumulo tra separazione e risarcimento
Nel giudizio di separazione personale è inammissibile la domanda di risarcimento dei danni provocati dal coniuge in violazione dei doveri coniugali. Il simultaneus processus non è consentito perché l'azione di separazione e l'azione di risarcimento del danno soggiacciono a riti procedimentali differenti, speciale la prima e ordinario la seconda, e perché le due azioni non sono legate dal vincolo della connessione. Lo ha affermato il Tribunale di Arezzo nella sentenza 591/2014.
Il caso - La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso con il quale una signora chiedeva la separazione con addebito al marito, con cui aveva trascorso più di trenta anni insieme, sostenendo di essere stata nel corso degli anni vittima di manifestazioni di aggressività e possessività da parte del coniuge, accentuatesi nell'ultimo periodo di convivenza matrimoniale, che l'avevano portata a subire quotidianamente ingiurie, percosse e minacce. Inoltre, la signora chiedeva un risarcimento del danno in conseguenza della violazione dei doveri coniugali da parte del marito.
Simultaneus processus non ammesso - Al di là della questione dell'addebito della separazione, la sentenza del Tribunale di Arezzo assume rilevanza perché sottolinea un aspetto processuale importante, ovvero la non ammissibilità nello stesso giudizio della domanda di separazione con quella di risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali.
I giudici infatti da un lato affermano che in base a principi consolidati la violazione dei doveri coniugali, «ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.»; dall'altro lato, però, sottolineano l'impossibilità di procedere nello stesso giudizio al cumulo delle due domande connesse a riti diversi, in quanto l'articolo 40 c.p.c. prevede tale possibilità «solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione», che non si verificano in caso di azione di addebito e azione di risarcimento del danno.
Tribunale di Arezzo - Sezione civile - Sentenza 13 giugno 2014 n. 591