Insolvenza fraudolenta: la prova dello stato di insolvenza e del proposito di non adempiere
Reati contro il patrimonio - Delitti - Insolvenza fraudolenta - Elemento soggettivo (psicologico): dolo - Preordinato proposito di non adempiere l'obbligo contrattuale collegato allo stato di insolvenza dissimulato - Prova - Fattispecie.
In tema di insolvenza fraudolenta, la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione, ma non esclusivamente dal mero inadempimento che, in sé, costituisce un indizio equivoco del dolo.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza del 27-03-2023, n. 12562
Reati contro il patrimonio - Delitti - Insolvenza fraudolenta - Elemento oggettivo (materiale) - Insolvenza al momento di assunzione dell'obbligazione - Prova - Condotta antecedente e successiva all'inadempimento - Silenzio - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato. (Nella specie l'agente, alla data di emissione delle fatture, aveva taciuto ai fornitori la situazione di costante e progressivo indebitamento della società dallo stesso amministrata e la contestuale costituzione di una società con denominazione similare all'obbligata verso la quale distrarre le risorse acquisite).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 05-08-2021, n. 30718
Reati contro il patrimonio - Delitti - Insolvenza fraudolenta - Elemento oggettivo (materiale) - Insolvenza al momento dell'assunzione dell'obbligazione - Silenzio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità del reato di insolvenza può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per insolvenza fraudolenta degli amministratori di una società che avevano concluso un contratto con una società di trasporti tacendo il conclamato stato di insolvenza in cui versava la società amministrata, assumendo l'obbligo del pagamento delle prestazioni con scadenza nello stesso giorno della presentazione della domanda di concordato).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza del 23-02-2017, n. 8893
Reati contro il patrimonio - Delitti - Insolvenza fraudolenta - Elemento oggettivo (materiale) - Insolvenza al momento di assunzione dell'obbligazione - Silenzio - Rilevanza - Condizioni.
Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre si configura solo un illecito civile nel mero inadempimento non preceduto da alcuna preordinazione. (La Corte ha specificato che la prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione, nell'ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza del 13-10-2009, n. 39890
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
a cura della Redazione Diritto
Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
a cura della Redazione Diritto
Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
a cura della Redazione Diritto