Responsabilità

Interdetti e bambini, regole sovrapponibili per l'infortunio in pulmino

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7922 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

L'Ausl e la Cooperativa a cui concretamente è affidato il servizio di trasporto rispondono della caduta della persona interdetta, perché affetta da disabilità mentale, nello scendere dal pulmino. Per via della loro condizione costoro, infatti, sono paragonabili ai minori e dunque ad essi sono applicabili le regole, anche giurisprudenziali, formatesi con riferimento agli scuolabus. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7922 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di una donna, affetta da oligofenia, caduta mentre si recava al Centro di terapia di Riccione nei confronti della Ausl e della Cooperativa a cui era stato affidato il trasporto.

Per la III Sezione civile "tutt'altro che da sottovalutare, anzi dirimente nella vicenda per cui è causa, è che il servizio svolto dalla Cooperativa fosse non quello di trasporto di persone tout court, bensì quello di trasporto di persone disabili". "Vuol dire – prosegue la decisione - che era stato predisposto un servizio di trasporto proprio per far fronte alle esigenze di superamento delle barriere architettoniche, da intendersi come qualunque impedimento per la vita sociale e personale, di persone con disabilità".

La Corte ricorda poi che il minimo comune denominatore delle definizioni relative alla disabilità – Convenzione internazionale delle persone con disabilità, diritto Unionale ma anche legislazione nazionale e regionale - è costituito dalla circostanza che le persone disabili sono quelle "la cui condizione richiede un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito per rispondere alle loro esigenze specifiche fino al caso - nell'eventualità di condizioni di disabilità grave - di un'assistenza specifica e continuativa".

Ciò premesso, argomenta la Cassazione, "deve riconoscersi che la giurisprudenza formatasi in merito al trasporto degli alunni delle scuole muove da una considerazione comune a quella delle persone con disabilità, data dal fatto che anche gli alunni sono considerati privi della sufficiente c apacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza e che, per tale ragione, necessitano "di tutte quelle idonee cautele, che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso" e della commisurazione nella predisposizione delle misure occorrenti "al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari", comprendendo l'accompagnamento tramite lo scuolabus anche "la responsabilità dell'autista del veicolo tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo senza che possano costituire esimenti della responsabilità ... le eventuali disposizioni date dai genitori … (quale quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all'incolumità dello stesso minore".

Così tornando al caso specifico, la ricorrente "versava in condizioni di vulnerabilità accertate e note alla cooperativa" per cui "era sorto un dovere di sorveglianza". La Coop dunque doveva tenere un comportamento "diligente", con un grado di controllo tanto più intenso "in considerazione della vulnerabilità dei fruitori del servizio". Mentre ad escluderlo, non bastava, il fatto che la condizione della vittima "non avesse richiesto l'adozione di misure di assistenza specifica o che la stessa non avesse dato prova di necessitarne".

Inoltre, nessun rilievo ha il fatto che la caduta sia avvenuta a seguito della discesa dal pulmino, "perché l'assunzione dei compiti di trasporto dei minori così come delle persone con disabilità deve considerarsi inscindibile «dall'assunzione di compiti di assistenza e di vigilanza sulle persone trasportande durante gli intervalli nei quali questi ultimi doveri non siano ad altri rimessi né siano assolvibili negli ambiti delle famiglie o della scuola».

Infine la responsabilità della Coop non esclude quella della Ausl. Al contrario, "deve ritenersi che la Ausl avesse assunto il rischio per i danni risentiti dal terzo o dal creditore della prestazione cagionati dalla cooperativa sociale e che, in applicazione del principio, di conio giurisprudenziale, della mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un collegamento obiettivo, dovesse rispondere dei danni cagionati dal preposto/ausiliario".

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