Civile

Intermediazione finanziaria, contratto quadro: l'indicazione del conto corrente non è essenziale

Per la Cassazione (ord. n. 17465), nel vigore della legge n. 1 del 1991 e del Reg. Consob n. 5387 del 1991, il conto corrente non costituisce un requisito di validità del contratto

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di Francesco Machina Grifeo

Spiragli per le banche che hanno collocato bond argentini ed hanno poi dovuto risarcire i clienti a seguito del default per mancanza di un valido contratto quadro, in quanto le operazioni di investimento erano state regolate mediante utilizzo di provvista giacente su un conto corrente diverso ed i titoli acquistati depositati poi collocati su conto anch'esso diverso da quello individuato.

La Corte di cassazione, ordinanza n. 17465 depositata oggi, ha infatti accolto il ricorso di Intesa San Paolo Private Banking condannata dalla Corte di appello di Torino a pagare 23mila euro ad una coppia di risparmiatori dopo aver dichiarato la nullità degli acquisti di obbligazioni argentine nel 1998 e nel 2000, affermando che l'indicazione del conto non è una parte essenziale del contratto.

«Nel vigore della legge n. 1 del 1991 e del Reg. Consob n. 5387 del 1991 – spiega la Corte con un principio di diritto -, l'indicazione del conto corrente da cui attingere la provvista per l'esecuzione di operazioni di investimento e del conto su cui depositare i titoli acquistati non costituisce un requisito di validità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento».

Con riguardo infatti all'oggetto del contratto, l'attuativo Reg. Consob 2 luglio 1991, n. 5387 disponeva che fossero stabilite le modalità attraverso cui il cliente può impartire i propri ordini e istruzioni (art. 7, lett. d) e le «altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con il cliente per la prestazione del servizio» (lett. f), e che venisse specificata l'esistenza di eventuali obblighi di deposito di titoli o di copertura in contanti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle operazioni di borsa (lett. g). "Da ciò discende – prosegue la decisione - che il contratto può prevedere – come risulta essere avvenuto nel caso in esame – l'indicazione di un conto corrente destinato alla regolazione delle operazioni di investimento ordinate dal cliente e di un conto deposito titoli destinato alla custodia dei titoli acquistati". "Tali elementi, tuttavia – argomenta la decisione -, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non costituiscono un requisito essenziale di tale contratto, non potendosi escludere che le singole operazioni di investimento siano disciplinate, quanto alla relativa provvista e al deposito dei titoli acquistati, secondo istruzioni impartite volta per volta dall'investitore costituendo elementi che le parti sono libere di inserire o meno del documento contrattuale destinato alla disciplina della prestazione dei servizi di investimento".

Del resto, l'attività di intermediazione finanziaria è caratterizzata "per la velocità degli scambi e l'immediatezza dell'esecuzione degli ordini" e dunque "richiede flessibilità e semplificazione delle sue modalità operative, che sarebbero irragionevolmente sacrificate dalla previsione, quali elementi essenziali del contratto, delle modalità di approvvigionamento della provvista e di conservazione dei titoli di credito acquistati".

Se è vero poi che le clausole del contratto-quadro aventi ad oggetto le modalità di esecuzione dei singoli ordini possono essere modificate solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma, "tuttavia, il requisito della forma scritta del contratto-quadro va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario".

In conclusione, in una situazione in cui il cliente ha indicato per iscritto che determinate operazioni venissero regolate mediante provvista giacente su altro conto corrente rispetto a quello indicato nel contratto quadro e deposito dei titoli acquistati su altro conto deposito titoli "deve ritenersi che si sia in presenza di un patto modificativo e/o aggiuntivo del contratto quadro la cui validità, sotto il controverso profilo formale, non richiede necessariamente manifestazione della volontà per iscritto da parte dell'intermediario, essendo sufficiente che siffatta requisito sia rispettato dall'investitore".

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