LA QUESTIONE
È valida, nell’ordinamento processuale civile italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero, redatta in lingua straniera e priva di traduzione in lingua italiana? L’assenza di traduzione comporta la nullità dell’atto? Ovvero, è priva di effetti invalidanti, con particolare riferimento alla sua idoneità a fondare validamente la costituzione della parte nel processo?

Riferimenti normativi:
Codice di procedura civile: artt. 83, 122, 123, 156, 182, 221, 295, 355;
Codice civile: artt. 2699–2703;
Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 12;
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987;
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33;
Costituzione italiana, art. 24;
Convenzione EDU, art. 6 §1

Premessa

L’incremento delle relazioni giuridiche transnazionali ha posto in risalto l’esigenza di chiarire le modalità di utilizzabilità, nel procedimento civile italiano, di atti formati all’estero e redatti in lingua straniera. Tra questi, particolare attenzione merita la procura alle liti, quale strumento mediante il quale la parte conferisce potere di rappresentanza al proprio difensore. La questione, oggetto di un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 02 luglio 2025...

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