La modifica introdotta dalla legge n. 181 del 2025 [al citato articolo 10], rispetto alla disciplina contenuta dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006, si limita a puntualizzare il novero dei reati per cui l'inosservanza da parte del sostituto procuratore all'obbligo di escussione della persona offesa entro tre giorni fonda il potere-dovere di revoca da parte del procuratore della Repubblica.
L’articolo 10 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 reca le modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero conseguenti all'introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali...
Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale
di Alberto Cisterna, Magistrato presso la Corte di cassazione
