Rassegne di Giurisprudenza

L'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori anche per il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Separazione e divorzio - Mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente - Obbligo di entrambi i genitori - Sussistenza - Quantificazione - Redditi dei genitori - Valutazione comparata - Necessità.
L'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3426

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non au tosufficienti - Redditi dei genitori - Principio di proporzionalità - Applicazione - Necessità.
Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 16 settembre 2020, n. 19299

Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere - Obbligo di mantenimento del figlio - Cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età - Esclusione - Protrazione - Limiti - Contributo - Richiesta da parte dell'ex coniuge già affidatario all'altro - Ammissibilità - Rinuncia da parte del figlio al mantenimento - Rilevanza - Esclusione - Indisponibilità del diritto - Solidarietà attiva in ordine al percepimento dell'assegno tra genitore già affidatario e figlio - Sussistenza - Esclusione - Differente causa dell'adempimento nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti del figlio - Autonoma legittimazione del coniuge già affidatario a ricevere l'assegno.
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32529

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - Diritto del coniuge affidatario a pretendere dall'altro coniuge il contributo - Legittimazione propria e nell'interesse del figlio - Sussiste. (cc, articoli 147, 148 e 438).
Quando il figlio, pur avendo raggiunto la maggiore età, continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, essendo non per sua colpa economicamente dipendente, restano invariate le modalità di adempimento all'obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e, pertanto, la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova ragione non solo nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull'altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente e in modo completo al mantenimento, alla formazione e all'istruzione del figlio.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 17 luglio 2001, n. 9698