Amministrativo

L'ordinanza di demolizione non è impugnabile se ripercorre il diniego di condono

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di Paola Rossi

Non è impugnabile l'ordinanza di demolizione del Comune che ripercorra il provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria, cui si è fatta acquiescenza non avendolo a suo tempo autonomamente contestato. Così il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3744/15 ha rigettato il ricorso proposto da un privato contro un Comune laziale. E' stata quindi confermata la sentenza del Tar Lazio che aveva già affermato l'assenza di qualsiasi autonoma valutazione nell'ordinanza di demolizione rispetto al provvedimento con cui il Comune aveva rigettato l'istanza di condono.

Il principio applicato dal Consiglio di Stato - I giudici rigettando l'appello come inammissibile hanno colto l'occasione per ribadire il principio giurisprudenziale secondo cui «il soggetto, che ha prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto».
Il principio opera – come nel caso specifico – quando l'ordine di demolizione si fondi integralmente sulle ragioni esplicitate nel diniego da parte del Comune «come dato storicamente accertato» e in assenza di autonomo accertamento e valutazione.

Sulla difformità dal titolo abilitativo - Nel caso specifico il ricorrente – cui sono state accollate anche le spese processuali - lamentava che con la demolizione sarebbero state travolte anche le parti del manufatto, che rientravano nel perimetro della licenza edilizia rilasciata dall'ente locale.
Ma già nel provvedimento di diniego le difformità venivano giudicate tali da rendere l'intero manufatto abusivo rispetto al titolo abilitativo.
La norma applicata in questo caso dai giudici di appello è l'articolo 31 del Dlgs 380/2001 in base a cui si considerano eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire gli interventi che comportano la realizzazione di un corpo edilizio integralmente diverso «per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche». E siccome tale valutazione di totale difformità era stata fatta nel provvedimento di rigetto e poi ripresa dal Comune nell'ordinanza di demolizione, essa poteva essere contestata solo mediante impugnazione del diniego di sanatoria.

Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 28 luglio 2915 n. 3744

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