Amministrativo

Tlc, legittima la modifica dell’area degli impianti con silenzio assenso del Comune

L’iter semplificato deve però fondarsi su una corretta dialettica procedimentale tra ente e società installante su cui grava l’onere probatorio di aver proceduto al vaglio tecnico per garantire la miglior connettività

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di Paola Rossi

Il Tar delinea il perimetro della corretta dialettica procedimentale tra Comuni e imprese che si occupano dell’installazione di impianti di telefonia mobile al fine di raggiungere un’adeguata connettività nelle aree interessate.

Il Tar della Campania di Salerno, con la decisione n. 799/2025, ha infatti delineato quale sia l’onere probatorio a carico della società installante quando ritenga di dover realizzare ulteriori o diversi impianti rispetto a quelli già inizialmente previsti con le determinazioni dell’ente territoriale.

Secondo i giudici amministrativi nel caso in cui sia ritenuto indispensabile - per assicurare la piena copertura del territorio comunale - di dover posizionare gli impianti di telefonia mobile anche in aree diverse, da quelle inizialmente individuate dal Comune, scatta a carico dell’operatore telefonico l’obbligo di dimostrare l’indefettibile necessità di ampliare o modificare l’area dove posizionare i propri impianti.

Il Tar spiega che, per la legittimità della scelta modificativa delle aree interessate e dettata dal fine tecnico di assicurare una piena connettività sul territorio comunale interessato, le variazioni rispetto alle iniziali determinazioni dell’ente devono discendere da una corretta e completa dialettica tra soggetto pubblico e soggetto privato.

E, nell’ambito di tale dialogo procedimentale con la pubblica amministrazione sull’emersa necessità di una diversa allocazione degli impianti - a garanzia della corretta distribuzione del servizio di telecomunicazione - va data rilevanza alla modalità semplificata di assunzione delle scelte da parte del Comune, compresa l’ipotesi di accordo raggiunto tramite il silenzio assenso dell’ente a fronte dello scorrere di un termine dopo la proposta di variazione avanzata dalla società che installa gli impianti.

Sul punto la decisione del Tar campano esplicita la motivazione che legittima anche le vie semplificate dell’iter di approvazione delle varianti. E cioè spiega che la previsione del silenzio assenso rappresenta non solo una forma di semplificazione procedimentale che consente di accelerare la realizzazione e l’espansione della rete di comunicazione elettronica, ma è giustificata anche dall’insita necessità di un “vaglio tecnico delle diverse soluzioni possibili” in termini di posizionamento del punto di impianto dell’infrastruttura. Vaglio che la società installante deve preventivamente compiere, per poi motivatamente offrire all’amministrazione comunale quella che sia ritenuta la scelta ottimale.

Quindi nella presentazione dell’istanza, che propone la miglior soluzione al Comune, la società deve dimostrare di aver proceduto a tale vaglio tecnico che non solo miri alla miglior connettività, ma che garantisca anche la “massima minimizzazione” dell’impatto della nuova stazione radio base sul territorio, compresa la sua compatibilità con tutti gli altri diversi interessi pubblici e privati insistenti sulla medesima area.

Ed è proprio tale valutazione tecnica posta a base della proposta dell’impresa che giustifica l’ok dell’ente espresso attraverso l’iter decisorio semplificato.

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