Civile

La cintura di sicurezza non allacciata è colpa che grava sul conducente e sui trasportati

L’omesso uso del sistema di sicurezza del passeggero non è causa esclusiva del danno da questi subito in quanto concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo da parte del guidatore

di Paola Rossi

La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 26723/2025 - ha annullato la decisione dei giudici di merito che attribuivano al passeggero privo di cintura di sicurezza il 90% della responsabilità del danno subito nel cappottamento della macchina su cui era trasportato. E senza effettuare alcuna comparazione tra la condotta del danneggiato e quella del conducente. Di fatto omettendo di considerare la sussistenza della responsabilità del conducente per la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza a causa della presenza a bordo di un trasportato privo di cintura allacciata.

Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno derivante da un incidente stradale si valuta in base al disposto dell’articolo 1227, comma 1, del Codice civile e che impone di porre in comparazione la colpa della vittima con quella del responsabile civile. L’esame deve tenere conto - in base al verificazione dell’evento dannoso - dell’ipotetica situazione che si sarebbe realizzata senza la colpa dell’uno o dell’altro attraverso un completo giudizio contrafattuale. Il che vuol dire che nel caso sia danneggiato il trasportato nell’incidente provocato da altro veicolo antagonista il giudice non potrà addossare - con conseguente riduzione del risarcimento del danno - l’intera colpa del mancato uso del sistema di protezione senza porre in concorso la colpa del conducente il mezzo su cui si trovava il passeggero. Ciò consentirà al giudice di stabilire tra la colpa del conducente e quella del trasportato privo della cintura quale tra le due sia stata più grave rispetto all’altra e di queste quale abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno.

Infatti, in tema di mancato uso delle cinture di sicurezza, è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia. In quanto gravato dal dovere di assicurare che la guida avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza, tanto da poter esigere dal trasportato l’indossamento della cintura di sicurezza.

Afferma quindi in conclusione la Cassazione il principio secondo cui l’omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non può essere considerato causa esclusiva del danno derivante dall’incidente stradale, ma concorre alla condotta colposa realizzata nella guida dal conducente del veicolo che, infatti, risponde di tale specifica concausa del danno insieme al trasportato.

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