Civile

Passeggero senza cintura, il veicolo antagonista non paga i danni

Lo ha stabilito la Cassazione, ordinanza n. 26656 depositata oggi, per il caso in cui le lesioni siano dipese dalla mancanza del dispositivo di sicurezza

di Francesco Machina Grifeo

Nel caso di sinistro stradale, il passeggero che agisca contro il conducente e l’assicurazione del veicolo antagonista (pur riconosciuto responsabile al 50% della collisione), nulla può pretendere se le lesioni riportate dipendono dal fatto che non indossava la cintura di sicurezza. Diversamente, se avesse indirizzato l’azione anche nei confronti del guidatore dell’auto sulla quale viaggiava, avrebbe potuto attribuirgli una responsabilità per “cooperazione colposa” rispetto all’evento, essendosi messo in marcia nonostante il mancato rispetto delle prescrizioni di legge. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26656 depositata oggi, respingendo sotto questo profilo il ricorso del terzo trasportato.

Il ricorrente lamentava di aver riportato lesioni personali consistite in “trauma cranico, frattura ossa nasali, trauma distorsivo caviglia dx, distrazione rachide cervicale”. Il primo giudice respingeva la domanda risarcitoria, addebitando al conducente del veicolo sul quale viaggiava l’esclusiva responsabilità del sinistro perché aveva impegnato “a velocità non commisurata al luogo” un “incrocio nel centro abitato urbano in orario notturno”. Il giudice di secondo grado pur ritenendo che la responsabilità fosse da ripartire al 50%, in quanto l’altro veicolo non aveva rispettato lo “Stop”, considerato però che “la causa unica esclusiva efficiente del verificarsi delle lesioni” andasse “ascritta al mancato uso delle cinture di sicurezza”, ne rigettava ugualmente la domanda. In tal modo ritenendo che i “comportamenti negligenti” dei conducenti dovessero recedere “a mere occasioni” dell’evento derivato “solo ed esclusivamente dal mancato uso della cintura di sicurezza”, oggetto di un “obbligo primario incombente sul soggetto trasportato sul veicolo”.

La Terza sezione civile ha confermato il verdetto. Il ricorrente, ricorda la decisione, ha presentato domanda di risarcimento soltanto nei confronti del proprietario/conducente dell’altro veicolo, nonché del suo assicuratore per la RCA. Non si applica dunque la giurisprudenza secondo cui “qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione, non solo del trasportato, ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi”.

“Pertanto – prosegue la Corte - si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento”. Solo in tale situazione, quindi, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente, anche il pregiudizio all’integrità del trasportato, “tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili”.

Nel caso concreto invece siccome la pretesa risarcitoria si è indirizza solo nei confronti del proprietario/conducente del veicolo antagonista, “la condotta colposa ascritta allo stesso danneggiato”, mancato uso della cintura (condotta alla quale il convenuto è rimasto, per definizione, estraneo), può esaurire l’intera efficienza causale del danno subito, sempre che “sia dimostrato che l’impiego di tale strumento di protezione avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro”.

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