Penale

La rinuncia a comparire è una precisa scelta difensiva dell'imputato

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Dibattimento – Costituzione delle parti – Diritto dell'imputato di partecipazione processuale – Informazione processuale all'imputato - Rinuncia alla partecipazione.
In base all'articolo 6 CEDU, il perno logico del diritto dell'imputato di partecipare al processo è da individuare nella possibilità (concreta ed effettiva) di avere conoscenza del vaglio giurisdizionale attivato nei suoi confronti: l'imputato, dunque, va informato sia del motivo e dei fatti di accusa che della qualificazione giuridica della stessa, che, tra l'altro, è una condizione fondamentale della equità del processo. Inoltre, l'articolo 6 CEDU non impone alcuna forma particolare circa le modalità di tale informazione all'imputato né tanto meno viene prescritta l'assoluta notifica personale dell'atto di accusa, essendo sufficiente che i singoli Stati membri predispongano delle regole alla cui stregua stabilire se l'assenza dell'imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia alla partecipazione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2017 n. 16416

Dibattimento – Costituzione delle parti – Diritto dell'imputato di partecipare al dibattimento – Imputato assente.
Va considerato “assente” ex articolo 420-bis c.p.p. il soggetto che, sebbene sia stato posto a conoscenza del procedimento in corso, non si sia volontariamente presentato al dibattimento, se al contempo è stata condotta l'ulteriore indagine positiva circa la corretta instaurazione del contraddittorio.
Infatti, la facoltà dell'imputato di non presenziare al processo manifesta una precisa scelta difensiva, frutto di una sua libera valutazione, come tale non obbligatoria né coercibile, che legittima la prosecuzione del processo senza di lui, dovendosi necessariamente garantire all'imputato il solo diritto di partecipare al dibattimento.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2017, n. 16416

Procedimento penale - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell'imputato - Rinuncia a comparire dell'imputato detenuto - Effetti limitati alla sola udienza in relazione alla quale è formulata - Esclusione
La rinuncia ad udienza specifica non equivale a rinuncia alla partecipazione all'intero procedimento. Nella fattispecie, l'imputato detenuto che rinunci a partecipare all'udienza dibattimentale rende una dichiarazione di non partecipazione processuale che opera anche per l'udienza fissata successivamente a seguito di sospensione del dibattimento stesso, e ciò anche nel caso in cui la rinuncia stessa sia stata specificamente indicata nella sua data. Pertanto, intervenuta la sentenza, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della restituzione in termini, ex articolo 175 c.p.p. laddove risulti evidente che non si versi al cospetto di una sentenza contumaciale, ma di una decisione pubblicata in “assenza” volontaria del detenuto, condizione che non lascia spazio per la richiesta restituzione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2017, n. 8427

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell'imputato - Rinuncia a comparire dell'imputato già dichiarato contumace in assenza di revoca formale dell'ordinanza di contumacia - Erroneo richiamo in sentenza dell'attualità della contumacia dell'imputato - Notifica dell'estratto contumaciale della sentenza all'imputato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
All'imputato già dichiarato contumace che, indipendentemente dalla revoca formale dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, risulti, alle successive udienze, rinunciante a comparire non è dovuta la notifica dell'estratto della sentenza, neanche nel caso in cui questa indichi erroneamente come attuale lo stato di contumacia. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato che aveva respinto l'istanza di restituzione nel termine di impugnazione, proposta adducendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 maggio 2015, n. 20463

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