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La transazione fiscale salva le imprese in difficoltà stralciando il debito con il Fisco e INPS, anche senza il loro voto

Con la Transazione Fiscale sarà possibile salvare imprese insolventi anche se indebitate con l'Erario e con gli enti previdenziali per debiti tributari, contributivi e previdenziali. Con questa operazione l'impresa potrà proporre ed ottenere la riduzione o la dilazione di somme da dare al fisco o all'INPS e continuare nella propria attività

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di Monica Mandico


"Transazione Fiscale": trattasi di un istituto già presente nella vecchia legge fallimentare, che verrà sostituita dal nuovo codice della crisi e dell'impresa introdotto dal D.L.gs. 14/19 che entrerà in vigore il prossimo settembre del 2021 - sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, tuttavia a seguito dell'emergenza per la pandemia da Coronavirus, con il Decreto Legge numero 23 del 2020 "Decreto Liquidità" sono state disposte misure - che mirano a sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi - e, per l'effetto, hanno prorogato l'entrata in vigore del CCI.

Tra queste misure, troviamo opportuna indicazione del citato differimento nell'art. 5, comma 1, del Decreto Liquidità, che ha rinviato integralmente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, al 1° settembre 2021, al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti, di continuare ad operare secondo una disciplina consolidata e per permettere al sistema economico di superare il momento di emergenza sanitaria dettata dal Covid 19.

Nelle more è intervenuto il D.lgs. del 26 ottobre 2020, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, con il quale il legislatore ha introdotto importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Inoltre è stato presentato l'emendamento approvato l'11 novembre dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stata anticipata l'entrata in vigore, attraverso il loro inserimento negli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva introdotte dagli artt. 48, comma 5, 63 e 88 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si ricorda, altresì, la pubblicazione in G.U. della L. 27 novembre 2020, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. La legislazione d'emergenza, anticipando un istituto del Codice della crisi, agevola i debitori a raggiungere le maggioranze nei concordati e accordi di ristrutturazione in cui Stato o enti previdenziali non votino e però siano decisivi per l'approvazione.

La transazione fiscale, consente all'imprenditore in stato di crisi di ottenere la riduzione e la dilazione dei debiti fiscali e contributivo-previdenziali, presentando all'Amministrazione finanziaria o agli Enti che gestiscono le forme di previdenza e assistenza obbligatorie (Inps, Inail, Cassa Edile, ecc.) una proposta di definizione dei debiti, in modo da pagare i tributi o i contributi dovuti solo parzialmente e in forma dilazionata, ad esempio a rate. La transazione fiscale è possibile nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dell'impresa o del concordato preventivo: deve essere, pertanto, chiesta in una di queste due procedure. Sta nei fatti che è stata potenziata con l'obbiettivo di aiutare le imprese ad ottenere l'omologazione degli accordi o dei concordati anche quando l'Amministrazione finanziaria non fornisce il proprio parere, o meglio il proprio voto in tali procedure: il giudice potrà procedere anche se il Fisco non si è espresso.

Con la L. 27 novembre 2020, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono previste, dunque, nuove disposizioni che concedono la possibilità ai debitori di raggiungere le maggioranze nei concordati e accordi di ristrutturazione in cui Stato o enti previdenziali non votino e però siano decisivi per l'approvazione. Si rileva che l'art. 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020 introdotto dalla L. 159/2020 infatti, consente di ottenere l'omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione quando il voto dell'agenzia delle entrate e degli enti di previdenza e assistenza è determinate per ottenere la maggioranza dei creditori, a condizione che sia dimostrato che la liquidazione del proprio patrimonio nell'ambito del fallimento è meno conveniente rispetto la proposta formulata.

Le norme sono entrate in vigore il 4 dicembre 2020 (art. 7 D.L. 125/2020 conv. in L. 159/2020) con applicazione immediata dai tribunali in tutti i procedimenti pendenti e quelli non ancora omologati. Ciò che rileva, dunque, è che la transazione fiscale e previdenziale potrà essere omologata dal tribunale anche in mancanza dell'adesione dell'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali, quando ne sia dimostrato il vantaggio e/o la convenienza per tali soggetti e la loro adesione sia determinante. Sarà dunque possibile un' abbattimento dei debiti , che verrà individuato caso per caso, in base allo stato di crisi della tua impresa.

Si potrà porre in essere uno stralcio delle somme dovute e il pagamento parziale e/o dilazionato della debitoria accumulata e ciò avverrà in modo mirato avverrà in modo mirato e su "vestito" della singola azienda tenendo conto della sua situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria.

Modus operandi
Sarà necessario redigere una proposta di riduzione o dilazione del debito, a seconda del caso, che verrà presentata contestualmente alla relazione positiva di un professionista indipendente, e anche se il Fisco o l'INPS, non saranno d'accordo o comunque non manifesteranno adesione, sarà il giudice di merito a decidere, il quale omologherà la proposta quando questa sarà più conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria . In questo modo, l'azienda in continuità della propria attività, si vedrà ridotto l'ammontare dei suoi debiti in modo anche considerevole, tale da risultare adeguato alla concreta capacità economica di rimborsarli, anche a rate compatibili con la gestione e le esigenze dell'impresa stessa.

Le principali novità
Per quanto riguarda l'omologazione e al rapporto con il Tribunale, le novità introdotte sono le seguenti:
a) il tribunale potrà omologare il concordato anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze (di cui all'art. 177 L.Fall.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (omologazione del concordato preventivo - modifica all'art. 180, comma 4, L.Fall.);
b) il tribunale potrà omologare l'accordo anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali quando l'adesione è decisiva per raggiungere la percentuale prevista dalla legge (art. 182 bis, comma 1, L.Fall.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal debitore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti - modifica dell'art. 182 bis, comma 4, L.Fall.).

In merito alle nuove norme (modifica all'art 182 terL.Fall.) che regolano la transazione fiscale e previdenziale, queste sono le seguenti:
•i crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono anche quelli degradati per incapienza (art 182 ter ,comma 1, secondo periodo, L.Fall.);
•l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; la questione sarà poi oggetto specifica valutazione da parte del tribunale (modifica all'art 182 ter, comma 5, secondo periodo L.Fall.);
•dev'essere presentata, contestualmente al deposito presso il tribunale, all'ufficio competente - sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore (art 182 ter, comma 5, nuovo quarto periodo L.Fall.) - copia della proposta e della relativa documentazione.

Segnatamente va detto che con le modifiche di nuova introduzione:
- solo tribunale può valutare l'attestazione del professionista e le ragioni di convenienza della proposta;
- l'adesione all'accordo o il voto nel concordato preventivo da parte dell'agenzia delle entrate o degli enti di previdenza e assistenza non influenzano più la riuscita del risanamento poiché i crediti stralciati valgono anche ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per omologare le procedure;
- la relazione del professionista indipendente (ai sensi degli artt. 161 comma 3, 182bis e 182ter L.Fall.) diventa determinante: egli deve di fatto applicare i criteri (previsti dall'art. 160, comma 2, L.Fall.) i quali richiedono di dimostrare che i beni gravati da privilegio non sono sufficienti a pagare integralmente il credito garantito, in modo tale che la parte incapiente degrada al chirografo e può essere stralciata. Il professionista si assume la responsabilità di attestare che il trattamento proposto è vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare.

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