Il CommentoSocietà

La responsabilità extracontrattuale dell’imprenditore e gli adeguati assetti di cui all’art. 2086, 2° comma, c.c.

Il criterio di imputazione della responsabilità extracontrattuale per colpa, con riferimento alla figura dell’imprenditore, va rivalutato come primo criterio da considerare per l’ascrizione di responsabilità allo stesso e può essere declinato, anzitutto - alla luce del nuovo dovere di istituire adeguati assetti di cui all’art. 2086 c.c., in combinato disposto con l’art. 2043 c.c. -, come “colpa organizzativa”.

Justice and Law concept. lawyer working at courtroom, selective focus

di Alessandro Palma*

Il perimetro della obbligazione contrattuale dell’imprenditore, con l’introduzione del dovere in capo allo stesso di istituire adeguati assetti (art. 2086, 2° comma, c.c.), si è allargato. Infatti il dovere in oggetto, che è un ulteriore e specifico dovere di protezione innestato nell’ordinamento (sul tema si rinvia a La responsabilità contrattuale dell’imprenditore, dopo l’interpolazione del secondo comma dell’art. 2086 c.c., in questa Rivista del 22 marzo 2024), integra il contenuto del contratto...