Niente rinuncia tacita se il convenuto solleva una diversa causa di estinzione del diritto azionato dall'attore
di Mario Finocchiaro
Questo il principio ribadito dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 21 marzo 2022 n. 9134

Poiché la rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'articolo 2937 Cc, deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente e azionabile quel diritto che era, invece, estinto, non può configurarsi rinuncia tacita nel caso in cui il convenuto sollevi, in principalità, una diversa causa di estinzione del diritto azionato dall'attore. Questo...