Professione e Mercato

Per l’avvocato che si difende da solo resta l’obbligo di negoziazione assistita

La Cassazione, sentenza n. 26431/2025, chiarisce che l’esenzione vale solo per cause davanti al giudice di pace fino a 1.100 euro e per i compensi in sede civile ex art. 14 d.lgs. 150/2011

di Francesco Machina Grifeo

Nelle ipotesi di difesa personale (art. 86 c.p.c.) da parte di un avvocato, l’esperimento della negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l’esenzione per i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente (art. 3, co. 7, del Dlgs. n. 132/2014) riguarda esclusivamente le controversie davanti al giudice di pace fino a 1.100 euro (art. 82, co.1, c.p.c.) e quelle in materia di compensi avvocati in sede civile nel rito sommario (art. 14, co. 3, Dlgs. n. 150 del 2011). Lo ha stabilito la II Sezione civile, sentenza n. 26431/2025, pronunciandosi su una controversia instaurata da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in un processo amministrativo. È stato così respinto il ricorso del legale contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato l’improcedibilità dell’azione.

Secondo il giudice di secondo grado, l’esenzione dall’obbligo di negoziazione previsto in via di eccezione per le ipotesi in cui le parti possono stare in giudizio da sole, riguardava la esclusivamente la liquidazione dei compensi relativi ad attività giudiziali in materia civile; pertanto, nel caso di specie, trattandosi di compensi per attività giudiziale amministrativa (Tar e CGA Sicilia), la controversia seguiva le regole del procedimento sommario di cognizione (ex art. 702-bis c.p.c.), di competenza del Tribunale in composizione monocratica. E poiché l’importo era inferiore ai 50mila euro, il tentativo di negoziazione assistita costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il ragionamento è stato confermato dalla II Sezione civile. “Escludere l’avvocato che difende sé stesso dal procedimento di negoziazione assistita – si legge nella decisione - significa sottrarre ad una parte, sol perché munito della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore, la possibilità di avvalersi di uno strumento di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione, volto alla ricerca di forme di composizione della lite”.

Del resto, prosegue, se l’esclusione dell’obbligo di procedere alla negoziazione assistita nei casi previsti dall’art.82 c.p.c. evita l’incongruenza di rendere obbligatoria l’assistenza di almeno un avvocato nel corso della negoziazione, a fronte dell’assenza dell’obbligo di difesa tecnica nel giudizio; una tale ragione non può, però, ravvisarsi nella disposizione di cui all’art. 86 c.p.c., che riconosce all’avvocato il potere di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, dal momento che in tale ipotesi l’avvocato, essendo “contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente”, ha pieni poteri anche in relazione alla fase stragiudiziale della negoziazione assistita.

Tale orientamento, maggioritario nelle corti di merito, è persuasivo anche per la Suprema corte. Nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita rimane dunque come condizione di procedibilità, poiché l’esenzione del comma 7, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli art. 82, comma 1, c.p.c. e dell’art.14 del D.lgs. 150/2011.

Tornando al caso specifico, l’avvocato ricorrente si era difeso in proprio nel rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. ma ciò non lo esonerava dall’obbligo di esperire il tentativo di negoziazione assistita. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto inapplicabile l’esenzione del comma 7 e dichiarato l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.

In definitiva, nell’ambito di una controversia instaurata da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali per l’attività giudiziale in un processo amministrativo, nel caso di difesa personale (art. 86 c.p.c.), l’esperimento della negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l’esenzione (di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014) - correlata ai casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente - riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall’art. 82, comma 1, c.p.c. e dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011.

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