Perfezionamento della notifica tributaria solo con l'avviso di ricevimento
Ad affermarlo sono le Sezioni unite con la recente sentenza n. 10012/2021, nella quale viene risolta, in via definitiva, la questione in merito alla regolarità delle notifiche in materia tributaria collegata all'ipotesi di temporanea assenza del destinatario
La sentenza in parola ha risolto, in via definitiva, la gestione circa la regolarità delle notifiche in materia tributaria collegata all'ipotesi di temporanea assenza del destinatario.
La pronuncia, che porta il n.10021/2 , ha sancito un'importante svolta assimilando e recependo i principi già consolidati in materia di notifica nei procedimenti civili.
La questione risolta dalla Corte riguardava una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Campania che nel decidere un Ricorso intentato da una contribuente che lamentava appunto un vizio di notifica non avendo mai ricevuto la raccomandata relativa al deposito dell'atto tributario notificato, in sua temporanea assenza aveva respinto il ricorso ritenendo non necessaria al fine della dimostrazione del perfezionamento della notifica la produzione da parte del notificante anche dell'avviso di ricevimento della raccomandata sopra detta.
In realtà, nella sentenza a Sezioni Unite - che in oggi si commenta - viene anche ribadito un altro importante aspetto.
Diversamente da quanto affermato nel caso di specie dalla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, il ricorso proposto per l'annullamento della pretesa Tributaria per vizio di notifica doveva ritenersi ammissibile anche se la contribuente non aveva fatto valere censure di merito in ordine alla pretesa in questione.
La Corte ha infatti ribadito il principio che il contribuente che fa valere un vizio nella notificazione dell'atto tributario può limitarsi a tale tipo di doglianza e non ha l'obbligo di impugnazione anche nel merito l'atto tributario essendo questa una facoltà riservata ad una sua libera scelta.
Tanto premesso e chiarito in via preliminare la Corte è passata ad esaminare ciò che più in oggi ci interessa: la regolarità della notifica.
A tale riguardo ha osservato che la notifica eseguita dall'Amministrazione Finanziaria in via diretta è senz'altro legittima.
Tuttavia ha sancito come detto, un principio in tema di validità delle notifiche eseguite in precaria assenza del contribuente che pertanto non ha avuto la possibilità di ricevere la materiale consegna dell'atto.
La questione da risolvere si concretizza nello stabilire, se ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, fosse sufficiente la semplice allegazione dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa del fatto che l'atto tributario non si è potuto notificare per temporanea assenza del destinatario, oppure di contro, se fosse necessaria la produzione anche dell'avviso di ricevimento che attestasse che la raccomandata in questione era stata regolarmente ricevuta dal destinatario in quanto consegnato al suo indirizzo mettendolo nella concreta possibilità di venirne a conoscenza.
La Corte ha optato per questa seconda soluzione risolvendo così il contrasto giurisprudenziale in corso.
La decisione della Corte secondo cui, ai fini della prova dell'avvenuta regolare notifica, non è sufficiente la produzione della spedizione della raccomandata che attesta l'avvenuto deposito in caso di mancata consegna ma occorre che sia pure prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata in questione da parte del destinatario è basata su di una lettura orientata in senso costituzionale nel senso che si è affermato un principio che tende alla salvaguardia dei diritti del contribuente notificato tutelando la sua concreta possibilità di conoscere momentaneamente l'atto a lui indirizzato e consentire così un'effettiva e reale possibilità di esercitare il diritto di difesa.
In tal senso la lettura ed interpretazione è orientata ad una reale tutela di un diritto fondamentale.
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*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre , Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati