Processo civile, riforma solo per i giudizi già instaurati
Il tribunale di Verona chiarisce l’applicazione delle nuove regole. Determinante l’introduzione dal primo marzo oppure l’invio di atto di citazione o del ricorso
Sulla distinzione tra processo pendente e processo instaurato si gioca l’applicazione della riforma del Codice di procedura civile. E a chiarirne i contenuti arriva ora il tribunale di Verona con decreto del 13 aprile. Il provvedimento interviene in una procedimento dove il fascicolo è stato trasmesso al giudice dalla cancelleria, dopo la costituzione del convenuto, avvenuta il 5 aprile, per consentire le verifiche preliminari previste dall’articolo 171 bis, introdotto dal 28 febbraio 2023, dal decreto legislativo di riforma (il n. 149/2022), sul presupposto, rappresentato dal convenuto e condiviso dalla cancelleria, che, a causa della data di iscrizione a ruolo (13 marzo 2023), sia soggetto al nuovo rito di cognizione ordinario. L’atto di citazione era stato spedito il 27 febbraio e poi integrato, dopo un solo giorno, il 28.
Per il giudice tuttavia la causa deve essere considerata soggetta al rito ordinario precedente sulla base «della esegesi, invero non agevole, della norma transitoria presente del decreto legislativo 149/2022, l’articolo 35, come modificata dall’articolo 1, comma 380, della legge di bilancio (legge 97/2022)». La disposizione infatti prevede che le novità introdotte dalla riforma, in particolare sulla nuova articolazione del rito ordinario di cognizione «hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».
Cruciale è allora stabilire a quale stadio del processo fa riferimento la nozione di instaurazione, visto che, a differenza di quella di pendenza, questa non è rintracciabile all’interno del Codice di procedura e che le due nozioni devono essere tenute distinte per non privare di senso la norma. E , per il decreto del tribunale di Verona, innanzitutto, la nozione di pendenza non può che fare riferimento a processi che possono trovarsi in fasi processuali diverse, da quella iniziale, a quella di trattazione, a quella decisionale.
La nozione di instaurazione si riferisce invece a un processo che è ancora nella fase di introduzione del contraddittorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza. Utilizzandola, si legge nel decreto di Verona, il legislatore ha voluto stabilire che, mentre per i giudizi pendenti (meglio, si osserva, sarebbe stato scrivere «già pendenti») alla data del 28 febbraio, e in qualunque fase essi si trovassero, si devono applicare le norme procedurali precedenti, quelli introdotti dal primo marzo, oppure quelli per i quali, a partire da quella data è inviato l’atto di citazione, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato, sono invece assoggettati alla nuova disciplina.