Civile

Promotori finanziari: la violazione di obblighi non esclude il concorso di colpa dell'investitore

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di Mario Piselli

In tema di intermediazione mobiliare, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell'intermediario autorizzato. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 18612 del 2015 chiarendo che ciò può avvenire quando il comportamento del cliente presenti delle anomalie significative, ovvero questi, pur essendo perfettamente a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l'ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore, contravvenendo alle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell'evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza e oneri di cooperazione nel compimento dell'attività d'investimento.

Alcuni precedenti - Richiamando precedenti arresti la Suprema corte di cassazione ha ritenuto che, in tema di intermediazione mobiliare, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, a interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente (Cassazione 1741/2011).

Le modalità anomale di consegna del denaro al promotore, pertanto, non possono di per sé essere addotte dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto.

Quanto affermato si fonda anche sulla considerazione che le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati sono dirette a tutelare l'interesse del risparmiatore e non possono, quindi, interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa in capo al soggetto danneggiato dall'altrui illecito.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 22 settembre 2015 n. 18612

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