Provvedimenti cautelari sull’esclusione da una gara
L'esclusione da una gara può anche avvenire a causa di un errore o di una esclusione in una gara precedente. Tuttavia, se la precedente esclusione da una gara è motivata sull' asserita esibizione di un falso certificato e tale circostanza si è evoluta a seguito dell'accertamento che il certificato esibito non era falso, ciò ha conseguenze anche sulla gara successiva. Nella gara successiva, cioè, il concorrente non può essere escluso. Nel caso specifico, si discuteva della validità di una certificazione di qualità ritenuta, nel corso di una gara originaria, non veritiera perché non consentiva di risalire all'ente accreditatore: ma poiché nella gara originaria è successivamente emerso che tale riferimento ad un ente accreditatore non era necessario, senza che tale notizia giungesse al secondo ente aggiudicatore, è stata necessaria la sentenza del Tar per ottenere l'annullamento dell'esclusione dalla seconda gara.
Il Tar Campania - Sezione II - Sentenza 19 gennaio 2015 n. 364 ha infatti ritenuto illegittima la seconda esclusione, perché causalmente determinata da un errore iniziale e da una successiva omessa comunicazione.
Nella stessa sentenza si è sottolineato che dal giugno del 2013 l'art. 31, VIII comma del Dl 69 del 2012 prevede che in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (che le stazioni appaltanti debbono acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, I comma, lettera “i” del codice dei contratti) “gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del Durc…. invitano l'interessato……a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.
In conseguenza, la citata disposizione - che stabilisce che gli enti previdenziali deputati all'emanazione del Durc debbono attivare un procedimento di regolarizzazione mediante il quale i concorrenti ad una procedura concorsuale che fossero privi del requisito della regolarità contributiva possono sanare la loro posizione prima dell'emissione di un documento di irregolarità – modifica, dal giugno 2013, per contrasto ed incompatibilità, la previsione dell'articolo 38 del DLgs n. 163/2006, norma secondo la quale il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, era richiesto come sussistente al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura. Dal giugno del 2013, quindi, il predetto requisito deve sussistere al momento di scadenza del termine di 15 giorni assegnato dall'Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.
l Tar Campania - Sezione II - Sentenza 19 gennaio 2015 n. 364