Sull'escussione della cauzione nelle procedure di appalto e sul termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia. Qiuesti i temi sotto la lente del Cds 4424/2025
LE MASSIME
Appalti - Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Cauzione - Incameramento - Giurisdizione.
L'incameramento della cauzione provvisoria - a differenza di quella definitiva, che riguarda la corretta esecuzione della commessa - è una conseguenza del provvedimento autoritativo cui accede (decadenza per mancata stipulazione, ovvero, più comunemente, per esclusione dalla gara) e la sua cognizione è attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lettera e), n. 1, Cpa, essendo atto della stazione appaltante inerente all'aggiudicazione dell'appalto, che rientra nella fase procedimentale a evidenza pubblica di scelta del contraente.
Appalti - Contratti pubblici e obbligazioni pubblica amministrazione - Cauzione - Fideiussione - Contratto autonomo di garanzia - Differenze.
Il contratto autonomo di garanzia differisce dalla fideiussione in senso stretto in quanto mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Pertanto l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento).
Appalti - Contratti pubblici e obbligazioni pubblica amministrazione - Cauzione - Contratto autonomo di garanzia - Escussione - Termine semestrale - Decorrenza.
Il termine di decadenza di sei mesi di cui all'articolo 1957 del Cc si applica anche al di fuori del puro ambito fideiussorio. Con riferimento alle procedure di appalto è da ritenersi pertanto intempestiva l'escussione della cauzione, data da un contratto autonomo di garanzia, operata oltre i sei mesi, da computarsi a decorrere dall'inadempimento dell'obbligato principale, coincidente con il momento dell'esclusione dello stesso dalla procedura, concretizzandosi il danno per la stazione appaltante in tale momento e non alla scadenza in senso stretto dell'offerta, la cui finalizzazione all'aggiudicazione e alla stipula del contratto diviene impossibile per via del conclamato inadempimento dell'obbligato.
La sentenza in commento rappresenta un contributo significativo al chiarimento del regime giuridico applicabile alla garanzia provvisoria nel settore degli appalti pubblici, affrontando in maniera articolata questioni centrali tanto sul piano processuale quanto sostanziale.
L'importanza della sentenza
Il giudice amministrativo di ultimo grado, infatti, coglie l'occasione per ribadire i confini della sua giurisdizione sull'atto autoritativo di escussione, per qualificare la natura di garanzia prestata a corredo dell'offerta come...


