Rapina, la difesa deve fornire elementi della lieve entità che riduce la pena fino a un terzo
Non è spendibile in Cassazione, senza indicarne i profili per il riconoscimento, il mero riferimento alla decisione costituzionale che ha introdotto l’attenuante nella disposizione penale che persegue il reato di rapina
La riduzione della pena fino a un terzo per fatti di rapina di lieve entità è sicuramente opzione che va valutata a fronte dell’allegata ricorrenza dell’attenuante da parte del giudice nell’esercizio doveroso del proprio potere discrezionale nello statuire sulla condanna entro il limite suddetto. Ciò deriva dalla decisione della Consulta dove ha affermato - con la sentenza n. 86 del 2024 - l’illegittimità costituzionale dell’articolo 628, secondo comma, del Codice penale «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Di certo la difesa non può dolersi della mancata presa in considerazione dell’ipotesi che il reato per cui vi è processo sia attenuato dalla lieve entità.
Così la Cassazione penale ha rigettato - con la sentenza n. 46006/2024 - il ricorso dell’imputato che con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello era stato condannato per rapina senza però che gli fosse stata applicata la diminuzione fino a un terzo della condanna per il riconoscimento dell’attenuante di lieve entità inserita nella fattispecie penale dall’intervento della Corte costituzionale. In effetti, la sentenza di condanna era intervenuta prima della pronuncia additiva costituzionale e il ricorso non aveva altro che invocato l’applicabilità della diminuzione in base all’asserita lieve entità del danno ma senza fornirne alcun profilo per il suo riconoscimento.
In effetti, sussiste il diritto dell’imputato a ottenere una condanna dove la pena sia il più possibile individualizzata al fine di garantirne la preminente finalità rieducativa. E gli elementi in base ai quali sollecitare la valutazione discrezionale del giudice sulla possibilità di ridurre la pena fino a un terzo - in base alla regola dell’articolo 65 del Codice penale sull’effetto del riconoscimento di un’attenuante - sono la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo.
Sul punto, il ricorso non ha offerto argomenti specifici, limitandosi a indicare le modalità della condotta descritta nel capo di imputazione per poi qualificarle apoditticamente come “di lieve entità”. Da ciò l’inammissibilità del ricorso.