REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - Caratteristiche - Fattispecie. (Cp, articoli 571 e 572)
IL PRINCIPIO
l reato di abuso dei mezzi di coercizione o disciplina, assunto l'arcaico termine "correzione" di cui all'articolo 571 del Cp nel senso di "educazione", presuppone l'uso immoderato (appunto, abuso) di mezzi educativi che, però, per loro natura, devono essere pur sempre leciti, non essendo mai consentito il ricorso alla violenza per fini correttivi o educativi. Esula, quindi, dal perimetro applicativo di tale fattispecie qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte, connotate da modalità aggressive, sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore lì dove invece l' "abuso" ex articolo 571 del Cp presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti (nella specie è stata ritenuta corretta la qualificazione a titolo di maltrattamenti ex articolo 572 del Cp, nella condotta degli imputati, maestri di una scuola di infanzia, che era risultato aver sottoposto gli alunni ad un regime vessatorio, cagionando loro offese fisiche e psicologiche).
Per giurisprudenza consolidata, presupposto del reato di cui all'articolo 571 del Cp è un uso "immoderato" di mezzi "educativi" per loro natura leciti, e tali non possono di certo ritenersi le percosse o comportamenti violenti, né l'uso di un linguaggio affatto educativo e correttivo, ovvero le limitazioni della libertà personale. Cosicché qualora il mezzo adoperato non sia consentito, o venga utilizzato con modalità non ammesse, non è applicabile il disposto dell'articolo 571 del Cp, ma vengono in considerazione, a seconda delle peculiari circostanze del caso concreto, altre norme incriminatrici (maltrattamenti, percosse, lesioni, ecc.). Si tratta, secondo la Corte di legittimità, di una interpretazione imposta dal riconoscimento dei diritti del fanciullo da parte della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child- CRC), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 marzo 1991 n. 176 (tra le tante, di recente, sezione VI, 19 giugno 2024, X). In questa prospettiva, proprio alla luce dell'evoluzione culturale in tema di metodi educativi da adottare nei confronti dei minori, sviluppatasi soprattutto a partire dalla citata Convenzione di New York del 1989, il minore non può più essere considerato [solo] "oggetto "di protezione e tutela, ma piuttosto un "soggetto di diritto", che va aiutato a crescere, assecondato nelle sue inclinazioni, rispettato, vedendo in lui una persona in formazione, che ha bisogno di una guida, che lo aiuti a superarne la naturale fragilità e vulnerabilità e ne rispetti la dignità di persona. Per l'effetto, l'abuso di mezzi di correzione postula l'eccesso in mezzi giuridicamente leciti e tale non può ritenersi l'uso della violenza, neppure se eventualmente posta in essere nell'esercizio dello ius corrigendi: il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone, infatti, un uso consentito e legittimo degli stessi, tramutato per eccesso in illecito, ma la violenza non può mai ritenersi un mezzo legittimo e consentito. In questa ottica, volendo esemplificare, è assolutamente pacifico, in giurisprudenza, che l'uso sistematico della violenza, anche solo psicologica, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (tra le tante, sezione VI, 21 gennaio 2020, P., per la quale l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito; nonché, sezione VI, 19 novembre 2020, X., relativa a una fattispecie in cui è stato ravvisato il reato di maltrattamenti nella condotta di un insegnante che era risultato avere apostrofato sistematicamente un alunno, dodicenne, durante le lezioni e comunque dinanzi ai compagni di classe, con epiteti ingiuriosi e umilianti; sezione VI, 3 marzo 2022, X., che ha ravvisato il reato di percosse, e non quello di abuso di mezzi di correzione, a carico di una insegnante, cui era stato addebitato l'atto di mettere la testa di un alunno nel lavandino ovvero nello scarico del bagno della scuola).
REATI CONTRO LA PERSONA
Razzismo - Reati commessi con la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso - Circostanza aggravante - Presupposti - Fattispecie. (Cp, articolo 604-ter)
IL PRINCIPIO
La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente, come nel caso in cui nelle espressioni denigratorie sia contenuta la parola "negro" (nella specie, in occasione dello sgombero di un alloggio Ater e dell'assegnazione a un nucleo familiare di origine eritrea, gli imputati avevano a più riprese, singolarmente e in coro, apostrofato la donna eritrea assegnataria dell'alloggio come «sporca negra...» e «negra di merda»).
L'articolo 604-ter del Cp prevede una circostanza aggravante per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. Anche di recente, si è precisato che la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulti intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (sezione V, 19 febbraio 2025, X.; sezione V, 18 novembre 2020, D'Amore; sezione V, 28 novembre 2017, Mancini; cfr. anche sezione V, 2 novembre 2017, Serafini). Il tratto essenziale dell'aggravante risiede, quindi, nella consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad un'etnia, razza, nazionalità o religione, che si manifesta attraverso espressioni che, al di là del loro intrinseco carattere ingiurioso, appaiano sintomatiche dell'orientamento discriminatorio della condotta (sezione V, 14 febbraio 2018, P.). Si è altresì puntualizzato che l'aggravante in questione è integrata quando - anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975 - l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità, non essendo però necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno - e, quindi, a suscitare- il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, anche perché ciò comporterebbe l'irragionevole conseguenza di escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si sia svolta in assenza di terze persone (sezione V, 2 marzo 2015, M.).
ESECUZIONE PENALE
Trattamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale- Revoca - Condizioni - Determinazione della pena residua da espiare - Apprezzamento. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47)
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Al riguardo, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo.
NOTIFICAZIONI
Notificazioni penali - Notificazioni all'imputato - Domicilio eletto - Elezione di domicilio presso il difensore - Successiva sospensione del difensore da parte del Consiglio dell'Ordine - Cessazione degli effetti dell'elezione - Esclusione - Ragioni. (Cpp, articoli 161 e 164)
Gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato sospeso o cancellato dall'albo professionale, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia (anche solo temporaneamente) perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore.
PROCEDIMENTO PENALE
Riti alternativi al dibattimento - Giudizio abbreviato - Atti utilizzabili - Inutilizzabilità probatorie- Contenuto - Fattispecie. (Cpp, articoli 63 e 438, comma 6-bis)
Ai fini dell'apprezzamento delle inutilizzabilità probatorie in sede di giudizio abbreviato, vale il disposto dell'articolo 438, comma 6-bis, del Cpp, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, «salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio». Al riguardo, la categoria delle «inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» si riferisce alle inutilizzabilità determinate dalla violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico, ossia di una regola che priva in radice il giudice del potere di assumere una determinata prova [come, ad esempio, quella dettata con riguardo alle informazioni sulle voci correnti nel pubblico, o quella relativa alla testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini]; mentre non riferisce, di regola, alle inutilizzabilità derivanti da violazioni di regole concernenti il procedimento acquisitivo dell'elemento istruttorio, salvo, però, si tratti di violazioni di regole espressive di un principio o di una disposizione costituzionale o sovranazionale. Per l'effetto, devono ritenersi escluse dalla sanzione dell'inutilizzabilità le dichiarazioni rese a carico di terzi da persona escussa in fase di indagini dalla polizia giudiziaria perché sentita in qualità di persona informata sui fatti, invece che in veste di persona indagata (cfr. articolo 63, comma 2, del Cpp), in quanto tali dichiarazioni sono assunte in violazione non di una regola di esclusione, bensì di una regola che disciplina le modalità di assunzione dell'elemento istruttorio e tale regola non sembra potersi dire espressione di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, perché non attiene direttamente nemmeno al diritto di difesa dell'indagato o dell'imputato, restando il medesimo del tutto estraneo all'atto di assunzione delle informazioni dal terzo ad opera della polizia giudiziaria.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Poste italiane - Attività di raccolta del risparmio postale - Natura - Prestazione di un pubblico servizio - Conseguenze - Operatore addetto alla gestione del risparmio postale - Attribuzione della qualifica di incaricato di un pubblico servizio - Fattispecie in tema di peculato. (Cp, articoli 358 e 314)
L'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste italiane spa per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio e, quindi, l'operatore di Poste italiane spa addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio (nella specie, è stata ritenuta corretta la qualificazione a titolo di peculato della condotta dell'imputato, il quale, agendo quale dipendente di Poste italiane spa con le funzioni di consulente finanziario e avendo, a tale titolo, accesso alla cassa dell'istituto postale e alla banca dati informativa che gli consentiva di compiere operazioni anche in relazione al denaro depositato sui libretti postali e sui buoni postali fruttiferi, proprio in forza di tali poteri e facoltà aveva riscosso, con le proprie credenziali e senza avvalersi, per le operazioni "distrattive-appropriative", di alcun atto dei titolari di tali rapporti, buoni postali fruttiferi di clienti impossessandosi immediatamente e direttamente delle relative somme).
REATI CONTRO LA PERSONA
Lesioni personali - Circostanze aggravanti - Commissione del fatto da parte dell'autore di atti persecutori - Presupposti. (Cp, articoli 576, comma 1, numero 5.1, 582, 585 e 612-bis)
In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'articolo 576, comma 1, numero 5.1, del Cp - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all'articolo 612-bis del Cp nei confronti della medesima persona offesa - è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all'articolo 612-bis del Cp.
Lesioni personali - Procedibilità d'ufficio - Utilizzo di un'arma impropria - Fattispecie: (Cp, articoli 582 e 585)
Il reato di lesioni è procedibile d'ufficio in caso di utilizzo di un'arma impropria (articolo 585, comma 2, del Cp) [nella specie, relativa a vicenda cautelare, la presenza di un'arma impropria è stata ravvisata rispetto ad una tracolla rotta, usata, dapprima, per colpire la persona offesa a mò di frusta sulle braccia e sulle gambe, e, poi, avvolta la cinta intorno al collo, per tentare di soffocarla].


