Redditi 2022, per i professionisti focus su Isa e compensi
Ultimi controlli per i professionisti prima della trasmissione telematica della dichiarazione entro il prossimo 30 novembre
Ultimi controlli per i professionisti prima della trasmissione telematica della dichiarazione entro il prossimo 30 novembre: sebbene il quadro RE del modello Redditi 2022 non presenti quest’anno grandi novità rispetto agli anni precedenti, è opportuno ricapitolare le questioni principali che richiedono attenzione in sede di compilazione, visto che l’errore è sempre dietro l’angolo.
Gli Isa e le cause di esclusione
La novità di maggior rilievo rispetto al modello Redditi 2021 si trova già al rigo RE1, dove il professionista deve indicare il codice attività e l’eventuale causa di esclusione dagli Isa.
Va posta attenzione, infatti, all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 operata dall’Istat: le istruzioni ai modelli dichiarativi richiedono di indicare i nuovi codici.
Sono diverse le categorie professionali interessate, tra cui quella dei commercialisti e degli esperti contabili (nota informativa Cndcec 33/2022). Secondo la risoluzione 20/E/2022 l’adozione della nuova classificazione Ateco non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati.
Per quanto riguarda gli Isa, sono tre le situazioni contingenti di esclusione, che interesseranno molti contribuenti:
1 Soggetti che nel periodo d’imposta 2021 hanno subìto un calo dei compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) pari almeno al 33% rispetto al 2019 (attenzione, non al 2020). Il codice di esclusione da idendicare è il “15”;
2 soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche senza decremento di compensi. Il codice di esclusione è il “16”;
3 soggetti che appartengono – come attività prevalente svolta nel 2021 – ad uno dei codici Ateco individuati dal Dm Economia del 29 aprile scorso – codice di esclusione “17”. Anche in questo caso la causa di esclusione è indipendente dal calo di compensi rispetto al 2019.
In tutte e tre queste casistiche occorre comunque compilare il modello Isa, nonostante non si applichino gli indicatori.
I professionisti inclusi negli Isa possono rintracciare i requisiti per poter applicare il “regime premiale” (articolo 9-bis, comma 1, Dl 50/2017), peraltro non dissimili da quelli del 2020, nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022.
I compensi
L’importo da indicare al rigo RE2, colonna 2, è al netto dei contributi previdenziali e assistenziali addebitati dai professionisti iscritti alle Casse previdenziali di categoria (commercialisti, avvocati, etc.) – posti a carico del cliente e non costituenti reddito per il percettore –, ma al lordo della maggiorazione del 4% addebitata al committente a titolo di rivalsa dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps, la quale, invece, concorre a determinare il reddito imponibile.
Non vanno indicati a rigo RE3 (“altri proventi lordi”) i contributi a fondo perduto eventualmente incassati nel 2021, fermo restando l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” a quadro RS, a mano che non sia superfluo per via della presentazione dell’autodichiarazione di cui al decreto Mef 11 dicembre 2021, anch’essa in scadenza il prossimo 30 novembre.
Gli immobili
Rammentato che per il professionista esiste solo una strumentalità degli immobili “per destinazione” e non “per natura” (articolo 43, comma 2, Tuir) e richiamate le particolari regole per i locali utilizzati promiscuamente (articolo 54, comma 3 del Tuir), gli oneri relativi agli immobili vanno di regola riportati a rigo RE10, ad eccezione dei consumi di energia e dei servizi telefonici (rigo RE14) e della quota deducibile Imu sugli immobili strumentali (60% di quanto versato, da riportare a rigo RE19, colonne 3 e 4).
Paradossale il diverso trattamento riservato agli immobili in proprietà rispetto a quelli assunti in locazione finanziaria (si veda Il Sole 24 Ore del 26 settembre).
Il vitto e l’alloggio
Non è mai semplice districarsi tra i righi RE15, RE16 e RE17, dove (in particolare) le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione vanno distinte a seconda della loro natura.
Ordinariamente, tali spese sono soggette ad una doppia limitazione: 75% dell’importo e 2% dei compensi (1% se di rappresentanza).
Ma questa limitazione non scatta se gli oneri sono riaddebitati in fattura al committente ed è solo parziale (peraltro con il limite annuo di 10mila euro) se le spese sostenute sono relative alla formazione.
I righi a cui prestare più attenzione
1. Gli Isa
Tra le novità del quadro RE 2022 le rinnovate cause di esclusione dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che non esonerano dalla compilazione del relativo modello. Per chi non è escluso, vale la pena verificare se si possiedono i requisiti per il regime premiale. Attenzione anche ai nuovi codici Ateco (variati, ad esempio, quelli dei commercialisti a seconda della sezione di iscrizione all’Albo)
2. Il calcolo dei compensi
L’indicazione dell’ammontare dei compensi da indicare al rigo RE2 varia a seconda dell’ente previdenziale a cui il professionista è iscritto. Non rientrano nella base imponibile, infatti, i contributi previdenziali e assistenziali addebitati dai professionisti iscritti alle Casse previdenziali di categoria, a differenza della maggiorazione del 4% per gli iscritti alla gestione separata Inps, che si somma agli onorari al rigo RE2
3. Le spese per immobili
La distinzione tra immobili utilizzati solo per l’attività o in modo promiscuo anche come abitazione è fondamentale per la corretta compilazione del rigo RE10. La quota deducibile dell’Imu, le spese per i consumi di energia e dei servizi telefonici vanno indicate in altri righi. Del tutto peculiare è anche il trattamento delle spese di manutenzione e riparazione
4. Alberghi e ristoranti
Trattamento differenziato (e compilazione separata) a seconda che le spese di vitto ed alloggio siano analiticamente riaddebitate al committente, sostenute in occasione di convegni, seminari, master, etc., a scopo di rappresentanza, oppure nell’ordinario svolgimento dell’attività. Le istruzioni ai righi RE15, RE16 e RE17 aiutano a districarsi nelle varie ipotesi e ad applicare correttamente le limitazioni
di legge