Stupefacenti: la lieve entità del fatto è valutata sulla base di un giudizio complessivo della condotta
Stupefacenti - Produzione, traffico e detenzione - Fatto di lieve entità ex art. 73, c. 5. T.U. - Valutazione - Elementi.
La valutazione della lieve entità del fatto va compiuta sulla base di un giudizio complessivo della condotta, rispetto alla quale i dati qualitativi e ponderali della sostanza stupefacente costituiscono un elemento dirimente solo ove di per sé incompatibili con la minima offensività della condotta.
• Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza 20 gennaio 2023 n. 2595
Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Parametri di riferimento - Valutazione - Fattispecie.
Al fine di determinare la minore offensività del fatto, rilevante per riconoscere il fatto lieve ex articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990, gli indici elencati in detta disposizione non possono, da un lato, essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri, e, dall'altro, non è richiesta la loro esistenza cumulativa, in senso positivo o negativo. Infatti, è imposto di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva negato il fatto lieve valorizzando il mero dato che l'imputato fosse un "noto spacciatore", ma omettendo di specificare l'entità dell'attività di spaccio della quale lo stesso avrebbe fatto parte e, quindi, quanto la sua condotta di cessione di droga - nella specie, 14 dosi singole di cocaina- potesse concretamente avere contribuito alla diffusione nel mercato di sostanza stupefacente; in vero, ha argomentato la Cassazione, anche se in presenza di una sola cessione è ben possibile desumere un'abitualità della condotta, o l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio, l'ampiezza della stessa deve essere oggetto di specifica motivazione, e risultare dagli elementi di prova presenti in atti).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza 29 agosto 2022 n. 31768
Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Carattere ostativo della diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta - Esclusione - Ragioni.
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del D.p.r. n. 309/1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione U, Sentenza 9 novembre 2018 n. 51063
Stupefacenti - In genere - Circostanze attenuanti - Fatto di lieve entità - Condizioni per la sua configurabilità - Fattispecie.
La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione U, Sentenza 5 ottobre 2010 n. 35737
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