La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-682/23 (E.B. sp. Zo.o.), è intervenuta a precisare i contorni dell'utilizzo degli accordi attributivi di competenza nei casi di cessione di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto in cui è presente una clausola con la quale le parti hanno scelto il giudice competente e successivamente, però, si verifica una cessione del credito a un terzo.
LA MASSIMA
Competenza e giurisdizione - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Accordo attributivo di competenza - Contratto di subappalto - Cessione di un credito derivante da un contratto - Opponibilità dell'accordo sulla competenza - Presupposti - Trasferimento dei diritti connessi - Validità. (Regolamento (UE) 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, articolo 25)
L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un terzo, in quanto cessionario di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto nel quale figura una clausola attributiva di competenza, può avvalersi di tale clausola nei confronti della controparte contrattuale originaria, in quanto debitore ceduto di tale credito, alle stesse condizioni alle quali l'altra parte originaria del contratto avrebbe potuto avvalersene nei confronti di quest'ultimo, ai fini di un'azione di recupero di detto credito e senza il consenso di tale debitore, in una situazione in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile a tale contratto, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, una cessione del credito comporta un trasferimento non solo del diritto di credito nel patrimonio del cessionario, ma anche dei diritti connessi a detto credito, compreso quello di invocare l'applicazione di un accordo attributivo di competenza contenuto nel contratto, a meno che le parti originarie dell'accordo abbiano espressamente convenuto l'inopponibilità di tale clausola nei loro confronti in caso di cessione a un terzo di un credito sorto dal medesimo contratto.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-682/23 (E.B. sp. Zo.o.), è intervenuta a precisare i contorni dell'utilizzo degli accordi attributivi di competenza nei casi di cessione di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto in cui è presente una clausola con la quale le parti hanno scelto il giudice competente e successivamente, però, si verifica una cessione del credito a un terzo.
In particolare, in relazione all'articolo...


