Civile

Un trustee non può partecipare a una società tra professionisti

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di Angelo Busani

Il trustee non può assumere il ruolo di socio di una società tra professionisti (Stp): lo afferma l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili in una nota (prot. n. PO 153/2018) del 29 marzo 2019. L’Odcec giunge a questa conclusione partendo dal rilievo che la legislazione in tema di Stp non affronta il tema se una Stp possa essere partecipata da un trust o da una società fiduciaria, diversamente da quanto invece accade nel campo della legislazione in tema di società tra avvocati (Sta), in quanto l’articolo 4-bis, comma 1, legge 247/2012 dispone infatti che «è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona» (si tratta di uno dei tanti inspiegabili disallineamenti rilevabili tra la normativa in tema di Stp e quella in tema di Sta).

Nonostante il silenzio del legislatore della Stp, l’one fisiche oppure soggetti societariOdcec argomenta la sua tesi affermando che la complessiva osservazione della disciplina normativa in tema di Stp induce a ritenere che soci della Stp possano essere solo perspersone fisiche o soggetti societari (ma diversi dalle Stp: il divieto di partecipazione di una Stp ad altra Stp è stato affermato dall’Odcec nella nota prot. n. PO 169/2018 del 18 marzo 2019 di cui ha riferito Il Sole 24 Ore del 27 marzo scorso).

Che solo persone fisiche e società possano essere soci di Stp lo indicherebbe l’articolo 6, comma 4, del Dm 34/2013 (attuativo della legge 183/2011, istitutiva delle Stp) quando precisa che la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo ai soci non professionisti di Stp debba essere effettuata, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche, in capo ai «legali rappresentanti e agli amministratori delle società».

L’utilizzo di questa espressione normativa, secondo l’Odcec, farebbe apparire «evidente» che il legislatore si sia premurato di consentire la partecipazione nella Stp solo «a soggetti che possano distinguersi agevolmente dai propri amministratori, che siano dotati di una certa soggettività e autonomia giuridica e che possano essere adeguatamente e agevolmente individuati nell’ambito della compagine della società tra professionisti».

Questo ragionamento non è propriamente granitico ma si giustifica per la coerenza che realizza tra la normativa della Stp e quella della Sta.

Avvocati e «multiprofessionale»

Continua a tenere banco anche la questione della partecipazione degli avvocati a società con oggetto multi-professionale: una nuova nota dell’Ordine degli Avvocati di Milano (prot. n. 27/19 del 21 marzo 2019) afferma che l’avvocato può partecipare come socio a una Stp con una quota di minoranza e svolgervi la propria attività professionale, a patto che nell’oggetto della Stp vi sia la previsione dell’esercizio dell’attività forense. Trattandosi di una Stp (e non di una Sta), non può essere iscritta all’Ordine degli Avvocati; inoltre, l’avvocato in questione può far parte dell’organo amministrativo di questa Stp ma senza poter assumere poteri delegati, come invece potrebbe accadere in una Sta.

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