Civile

Alle Sezioni unite l’incapacità a testimoniare

Dubbi sulla natura del vizio quando la deposizione viene comunque acquisita

di Patrizia Maciocchi

Saranno le sezioni unite a chiarire la portata del principio che regola la testimonianza della persona incapace a deporre, perché ha un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al processo. Con l’ordinanza interlocutoria 18601, la Cassazione chiede al Supremo consesso di valutare l’attualità del principio, secondo il quale l’incapacità a testimoniare (articolo 246 del Codice di procedura civile) non può essere rilevata d’ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata a farla valere nel momento in cui si tiene la prova o nella prima difesa successiva. Un passaggio necessario per evitare che sia sanata. Rischio che non potrebbe essere evitato in virtù del fatto che la parte interessata abbia preventivamente segnalato la condizione “ostativa” nel quale si trovava il teste, ammesso malgrado l’opposizione.

L’occasione per chiedere chiarimenti arriva nell’ambito di un contenzioso assicurativo.

Nel mirino dei giudici le dichiarazioni di un terzo trasportato, la cui incapacità non si poteva intendere superata grazie all’integrale risarcimento da parte della compagnia. Nello specifico l’assicurazione aveva eccepito l’incapacità a deporre prima, ma non aveva contestato la nullità dopo che il giudice aveva dato comunque via libera all’ascolto.

Il Supremo consesso, in assenza di un potere ufficioso del giudice di dichiarare l’inutilizzabilità o la nullità, considera della massima particolare importanza, chiarire la natura del vizio esaminato in termini di nullità o meno. L’unica certezza è che alla parte interessata resta comunque la scelta finale sull’opportunità di non contestare nuovamente la testimonianza, osteggiata in prima battuta, perchè magari si è risolta a suo favore.

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