Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 19 ed il 23 luglio 2021.

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) emergenza rifiuti, domanda di pagamento del corrispettivo e giurisdizione applicabile; (ii) giudizio di appello ed applicazione del principio di unità e non frazionabilità dell'impugnazione; (iii) giudizio di appello e notifica dell'atto di impugnazione al difensore revocato; (iv) giudizio di appello ed omesso deposito della sentenza impugnata; (v) diritto all'oblio, domanda di deindicizzazione e criteri di determinazione del "petitum" mediato; (vi) testimonianza resa da persona incapace e formulazione dell'eccezione di nullità; (vii) sospensione necessaria e pregiudizialità tra i giudizi; (viii) equa riparazione per la non ragionevole durata del processo ed indennizzabilità del danno patrimoniale; (ix) deposito telematico e procedura di perfezionamento.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

GIURISDIZIONE –
Cassazione n. 20539/2021
L'ordinanza, resa in sede di regolamento di giurisdizione, afferma la cognizione del giudice ordinario rispetto alla controversia avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo reclamato da una società di capitali per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani in favore di una amministrazione comunale, affidato alla società medesima, in deroga alle norme sulle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente, dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 20562/2021
In omaggio al principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, la decisione ribadisce il principio secondo il quale la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 20840/2021
La pronuncia riafferma che la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 20849/2021
La decisione dà continuità al principio secondo il quale, nel giudizio di appello, l'omesso inserimento da parte dell'appellante nel proprio fascicolo di copia della sentenza appellata in violazione del disposto di cui all'articolo 347, comma 2, c.p.c. non determina la sanzione dell'improcedibilità del gravame, non precludendo al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 20861/2021
La decisione afferma il principio secondo cui, ai fini della determinazione del "petitum" mediato, la domanda di deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l'attore intende rimuovere, e quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle singole informazioni che sono associate alle parole chiave possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto.

PROVA CIVILECassazione n. 20917/2021
La pronuncia ribadisce che la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, c.p.c.; qualora, poi, l'eccezione sia stata respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 20931/2021
L'ordinanza ribadisce che la sospensione necessaria del giudizio, ex articolo 295 c.p.c. si verifica quando la decisione del processo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale.

EQUA RIPARAZIONE Cassazione n. 21063/2021
La pronuncia, resa in sede di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, afferma che, fermo l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale, quale conseguenza diretta ed immediata della violazione, il danno patrimoniale derivante sequestro penale di somma non può essere escluso a priori dal novero dei pregiudizi rilevanti, occorrendo al contrario verificare se il pregiudizio lamentato sia o meno ricollegabile alla durata del processo secondo una normale sequenza causale.

ATTI PROCESSUALI Cassazione n. 21249/2021
La decisione, nell'ambito di un giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, riafferma che in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, non assumendo alcun rilievo la circostanza che, all'esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica, l'atto sia stato rifiutato, in quanto inviato ad un ufficio di cancelleria diverso da quello competente per l'iscrizione a ruolo, a condizione che la procedura sia stata ripresa e condotta a buon fine mediante l'invio della busta all'ufficio competente, che l'abbia accettata.

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Giurisdizione – Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani – Affidamento da parte del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti ad una società di capitali – Inadempimento dell'amministrazione comunale beneficiaria Domanda di condanna al pagamento del corrispettivo – Devoluzione della controversia al giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento
. (C c, articoli 1218 e 1453; Cpc, articolo 37; Dlgs n. 104/2010, articolo 133)
In tema di giurisdizione, appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo preteso da una società di capitali per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani in favore di una amministrazione comunale, affidato alla società medesima, in deroga alle norme sulle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente, dal Commissario di Governo per emergenza rifiuti. Tale controversia, infatti, è inerente all'esecuzione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, che involge la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, rappresentati dal pagamento del corrispettivo maturato, attenendo la stessa alla fase "contrattuale" dell'esecuzione del rapporto, da ritenere equipollente, ai fini del riparto, alla stipula del contratto (Nel caso di specie, sollevato il conflitto negativo di giurisdizione dal parte del giudice amministrativo, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza con la quale il giudice per primo adito aveva a sua volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite ordinanza 24 giugno 2020, n. 12483; Cassazione, sezioni civili unite ordinanza 21 maggio 2019, n. 13660; Cassazione, sezioni civili unite ordinanza 21 settembre 2018, n. 22428; Cassazione, sezioni civili unite sentenza 25 maggio 2018, n. 13191; Cassazione, sezioni civili unite ordinanza 24 maggio 2013, n. 12901; Cassazione, sezioni civili unite ordinanza 22 novembre 2010, n. 23597; Cassazione, sezioni civili unite ordinanza 11 giugno 2010, n. 14126).
Cassazione, sezioni civile unite, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20539 – Presidente Spirito – Relatore Giusti

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Proposizione dell'impugnazione avverso solo alcune statuizioni della sentenza – Impugnazione proposta dalla parte avversa – Proposizione secondo appello – Inammissibilità – Fondamento. (Cpc, articoli 334 e 382)
La parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione, irrilevante all'uopo restando la previsione di cui all'articolo 334 cod. proc. civ., che opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia prestato acquiescenza alla sentenza impugnata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una società di capitali e l'INPS ed avente ad oggetto la domanda di restituzione di contributi previdenziali, la Suprema Corte, ritenuto fondato il motivo con cui la ricorrente società aveva censurato la sentenza gravata per avere la corte territoriale accolto l'appello incidentale dell'Istituto, nonostante quest'ultimo avesse indebitamente ampliato il più limitato oggetto dell'appello principale già proposto dal medesimo in contrasto con il principio di infrazionabilità delle impugnazioni, ha cassato senza rinvio la decisione – trattandosi di fattispecie in cui la domanda di riforma non poteva essere proposta ai sensi dell'articolo 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. – e condannato l'Istituto controricorrente alla refusione delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 luglio 2018, n. 19745; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 agosto 1997, n. 7272).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20562 – Presidente Manna – Relatore Cavallaro

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Notifica dell'atto nei confronti dell'originario difensore revocato in luogo di quello nominato in sua sostituzione – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Conseguenze. (Cpc, articoli 112, 156, 160, 291 e 330)
In tema di notificazioni, il requisito del "collegamento" o del "riferimento" tra il luogo della notificazione ed il destinatario costituisce elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade nell'ambito della categoria della nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice. In particolare, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale il giudice del gravame aveva dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto che la notificazione dell'atto di appello era stata effettuata presso il domicilio dell'originario difensore del convenuto nonostante l'avvenuta sostituzione del medesimo già nel corso del giudizio di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1798; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 21 luglio 2021, n. 20840 – Presidente Frasca – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Mancato deposito della sentenza impugnata – Improcedibilità dell'appello – Esclusione – Decisione del giudice di appello – Pronuncia nel merito – Condizioni. (Cpc, articoli 347 e 328)
L'articlo 347, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'articolo 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale, in sede di gravame, aveva dichiarato l'appello improcedibile "… in difetto di produzione della sentenza impugnata…", dovendo lo stesso al contrario, in persona di altro decidente, verificare se, sulla base degli atti, sussistano elementi sufficienti per una decisione nel merito, fermo restando che, ove tale possibilità non sussista, "ovvero se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello", l'esito del giudizio non potrà essere quello dell'improcedibilità, bensì quello della inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12751; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 novembre 2016, n. 23713; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 dicembre 2013, n. 27536; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 gennaio 2010, n. 238; Cassazione, sezione civile V, sentenza 12 febbraio 2004, n. 2728).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20849 – Presidente Frasca – Relatore Sestini

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Protezione dei dati personali – Diritto all'oblio – Giudizio inibitorio – Domanda di deindicizzazione – Oggetto – Determinazione del "petitum" mediato – Specificazione – Criteri. (Cpc, articoli 163 e 164; Dlgs, n. 196/2003, articolo 152)
In tema di atto introduttivo del giudizio, ai fini della determinazione del "petitum" mediato, la domanda di deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l'attore intende rimuovere, e quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle singole informazioni che sono associate alle parole chiave possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio inibitorio promosso ex articolo 152 del D.lgs. n. 196/2003 e volto ad ottenere la rimozione, dal motore di ricerca di un Internet service provider di tutti i risultati destinati a comparire digitando il nome dell'attore, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata, in quanto la domanda di deindicizzazione risultava totalmente indeterminata avendo il controricorrente richiesto di pronunciarsi un ordine di rimozione di "…tutti i risultati che appaiono in seguito alla digitazione delle parole…").(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1681; Cassazione, sezione civile I, sentenza 12 novembre 2003, n. 17023).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20861 – Presidente Genovese – Relatore Falabella

Procedimento civile – Prova civile – Prova per testimoni – Testimonianza resa da persona incapace – Nullità relativa – Configurabilità – Eccezione da proporsi subito dopo l'assunzione della prova e da riproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e di gravame – Necessità – Difetto della relativa eccezione – Sanatoria per acquiescenza rilevabile d'ufficio – Sussistenza. (Cpc, articoli 157, 246 e 366)
La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'articolo 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ., e qualora l'eccezione sia stata respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione, la parte che intenda dolersi dell'avvenuta assunzione di testimoni incapaci nei gradi di merito è tenuta, anche in ossequio al disposto dell'articolo 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ad indicare di avere sollevato l'eccezione tempestivamente dopo l'assunzione della prova, così dimostrando che la dedotta nullità non sia rimasta sanata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertato inadempimento da parte di una società nell'esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione di fondazioni di un terreno di proprietà del committente, la Suprema Corte ha disatteso il motivo con cui la società ricorrente aveva lamentato l'incapacità e la conseguente inattendibilità dei testimoni escussi, le cui dichiarazioni avrebbero costituito l'unico riscontro probatorio alla tesi della controricorrente, in evidente contrasto con il contenuto del verbale di collaudo provvisorio, ritenendo il motivo addotto inammissibile per l'assorbente carenza di specificità, tale da esimere da ulteriori considerazioni sulla sussistenza della denunciata violazione del citato articolo 246 cod. proc. civ). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 aprile 2019, n. 10120; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 novembre 2016, n. 23896; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 settembre 2013, n. 21670).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20917 – Presidente D'Ascola – Relatore Picaroni

Procedimento civile – Sospensione del processo – Sospensione necessaria – Fondamento – Pregiudizialità tra i giudizi – Configurabilità – Condizioni. (Cpc, articoli 42 e 295)
La sospensione necessaria del giudizio, ex articolo 295 cod. proc. civ., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico; ciò si verifica quando la decisione del processo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato (Nel caso di specie, il ricorrente, in veste di consulente del lavoro, aveva chiesto ed ottenuto dal giudice di pace adito l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'intimato per il pagamento di prestazioni professionali; quest'ultimo, in sede di opposizione, aveva formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno a titolo di responsabilità professionale; con ordinanza, il giudice adito, separando le due cause, aveva dichiarato la sua incompetenza per valore, ritenendo competente il tribunale, in relazione alla domanda riconvenzionale, assegnando il termine per la riassunzione della causa dinanzi al predetto tribunale e compensando le spese di lite; inoltre, rilevata la pregiudizialità della causa concernente la domanda riconvenzionale, aveva sospeso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; la Suprema Corte, rilevato che la causa relativa alla domanda riconvenzionale non ha per oggetto un fatto costitutivo o un elemento fondante della fattispecie della situazione sostanziale dedotta nel giudizio innanzi al giudice di pace e che la sospensione del processo è stata pronunciata ancor prima che il convenuto riassumesse la causa innanzi al tribunale indicato come competente, mancando in tale ipotesi, lo stesso requisito, essenziale per la sospensione, costituito dalla contestuale pendenza dei due giudizi, ha, di conseguenza, accolto il ricorso proposto dal professionista ed ordinato la prosecuzione del giudizio di opposizione sospeso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 novembre 2015, n. 22784; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 settembre 2013, n. 21794; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 dicembre 2011, n. 26469).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20931 – Presidente Amendola – Relatore Scrima

Procedimento civile – Processo per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Domanda di indennizzo ex lege n. 89 del 2001 – Onere probatorio – Estremi – Danni patrimoniali – Conseguenza immediata e diretta dell'eccessiva durata del processo – Indennizzabilità – Sussistenza. (Cc, articoli 1223, 1227 e 2056; Legge n. 89/2001, articolo 2)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, fermo l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale, quale conseguenza diretta ed immediata della violazione, il danno patrimoniale – nella fattispecie, derivante sequestro penale di somma – non può essere escluso a priori dal novero dei pregiudizi rilevanti, occorrendo al contrario verificare se il pregiudizio lamentato sia o meno ricollegabile alla durata del processo secondo una normale sequenza causale (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento penale definito con sentenza di assoluzione, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato avendo la corte del merito ritenuto non liquidabile, in quanto non derivante dalla non ragionevole durata del processo, ma dal comportamento delle parti, il danno patrimoniale derivato al ricorrente dal predetto sequestro penale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 maggio 2018, n. 11829; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 29 luglio 2013, n. 18239).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 luglio 2021, n. 21063 – Presidente Manna – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Atti processuali – Deposito telematico – Perfezionamento – Fattispecie concernente reclamo interposto avverso sentenza dichiarativa di fallimento. (Cpc, articolo 121, 155, 156; Rd, n. 267/1942, articolo 18; Dl, n. 179/2012, articolo 16–bis)
In caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, non assumendo alcun rilievo la circostanza che, all'esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica, l'atto sia stato rifiutato, in quanto inviato ad un ufficio di cancelleria diverso da quello competente per l'iscrizione a ruolo, a condizione che la procedura sia stata ripresa e condotta a buon fine mediante l'invio della busta all'ufficio competente, che l'abbia accettata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; contrariamente da quanto affermato dal giudice del merito, infatti, a giudizio della Corte regolatrice, il deposito del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento doveva ritenersi idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione, in quanto anteriore alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 18 del r.d. n. 267 del 1942, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la relativa busta telematica, dapprima accettata dal sistema telematico, fosse stata successivamente rifiutata, a seguito dei controlli effettuati manualmente dalla Cancelleria, a causa dell'avvenuto invio dell'atto all'indirizzo del ruolo del contenzioso civile, anziché a quello della volontaria giurisdizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6743; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 11 giugno 2019, n. 15662; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 marzo 2009, n. 5160).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 luglio 2021, n. 21249 – Presidente Ferro – Relatore Marcolino

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