Civile

Processo telematico, valido l’atto che ottiene lo scopo

Via libera al documento nativo digitale anche se manca la firma online

di Selene Pascasi

L’uso della telematica nel processo civile, se da una parte ha semplificato il sistema e in fase pandemica ha evitato il blocco delle attività, dall’altra ha aperto un nuovo contenzioso, alimentato, dallo scorso 31 marzo, anche dal debutto del digitale in Cassazione. Tanti i nodi sciolti dai giudici.

Le notifiche

Principio base, anche nel telematico, è quello contenuto nell’articolo 156 del Codice di procedura civile, che salva dalla nullità gli atti formalmente viziati se hanno comunque raggiunto il loro scopo. Così, sulla scia della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 23620/2018, è valida l’opposizione a decreto ingiuntivo che sia formata su supporto digitale (nativa digitale) e contenga la sottoscrizione digitale, anche se manca la firma telematica dell’atto allegato alla notifica telematica. Sottoscrizione digitale o asseverazione di conformità all’originale sono, infatti, necessarie solo quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico (Tribunale di La Spezia 429/2020).
Sfugge alla nullità anche la copia notificata dell’atto di citazione priva della firma del difensore purché si possa desumere la sua provenienza da un legale abilitato munito di mandato (Cassazione 8815/2020). E l’attestazione di conformità all’originale della procura alle liti si può produrre contestualmente all’iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico anche se la notifica dell’atto introduttivo è avvenuta mezzo Pec.
Ammessa, inoltre, la notifica telematica del duplicato informatico senza attestazione di conformità perché, a differenza della copia informatica, ha la stessa “impronta”, ed è quindi copia autentica, dell’esemplare presente nella cancelleria telematica (Cassazione 7489/2021).

I depositi

Nel processo telematico il deposito degli atti si perfeziona con l’emissione della seconda Pec, ossia della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della Pec ministeriale, ma è subordinato all’esito positivo dei controlli automatici e manuali di terza e quarta Pec (Cassazione 1956/2021).
Tuttavia, non è sempre facile individuare il momento esatto del deposito con tutte le conseguenze sull’eventuale tardività. Per i giudici, ad esempio, il deposito di un reclamo è tempestivo se la ricevuta di consegna risulti generata entro la fine del giorno di scadenza non rilevando come data di proposizione quella della registrazione in cancelleria (Cassazione 28670/2020).
Irregolare, invece, il deposito telematico di una memoria contenuta in un documento illeggibile non rispettoso delle regole tecniche che per gli atti telematici esigono il formato pdf. In questo caso, quindi, il giudice potrà legittimamente disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante (Cassazione 28721/2020).
A ogni modo, l’avvocato che non può procedere al deposito telematico dell’atto notificato in base all’articolo 3-bis della legge 53/94 può estrarre su supporto analogico la copia del messaggio Pec, dei suoi allegati nonché della ricevuta di accettazione e di consegna e poi attestare la conformità dei file ai documenti informatici da cui li ha tratti (Cassazione 2316/2021).

In Cassazione

Ricorso per cassazione procedibile se si deposita copia analogica della pronuncia impugnata - predisposta in originale telematico e notificata via Pec - priva di attestazione di conformità, o con attestazione non firmata, qualora la controparte ne depositi una copia analogica autentica o non ne confuti la conformità a quella originale (Cassazione 9951/2021).
Se, viceversa, controparte sia rimasta intimata o abbia effettuato il disconoscimento, il ricorrente ha l’onere di depositare entro l’udienza l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica (Cassazione, Sezioni Unite, 8312/2019). Ecco perché, nella vicenda risolta da Cassazione 8097/2021, viene sancita l’improcedibilità di un ricorso per il mancato deposito della decisione contestata in copia analogica con asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria.

LE INDICAZIONI DEI GIUDICI

La firma
Dall’omessa sottoscrizione del difensore nella copia d’appello notificata non deriva la nullità se si può desumere che provenga da un legale abilitato e con mandato. Infatti perché l’atto senza firma consegua il suo scopo non conta la conoscibilità ma la riferibilità a chi ne appaia autore.
Cassazione, ordinanza 8815 del 12 maggio 2020

Le copie
Il deposito di copia della pronuncia impugnata (in originale telematico e notificata via Pec) senza attestazione di conformità o con attestazione senza firma, non causa improcedibilità se controparte deposita copia autentica o non contesta la conformità.
Cassazione, ordinanza 9951 del 15 aprile 2021

Gli allegati
È valida l’opposizione a ingiunzione depositata telematicamente per l’iscrizione a ruolo, formata su supporto digitale e munita di firma digitale anche se i pdf allegati nella mail (nella vicenda, procura e atto) non risultino sottoscritti telematicamente ma abbiano raggiunto il loro fine.
Tribunale di La Spezia, sentenza 429 del 24 settembre 2020

La ricevuta
Il deposito si perfeziona con l’emissione della seconda Pec che vale da ricevuta di avvenuta consegna ed è tempestivo se sia generata entro la fine del giorno di scadenza. La data di proposizione di un reclamo, quindi, non è quella successiva della registrazione da parte della cancelleria.
Cassazione, ordinanza 28670 del 15 dicembre 2020

L’atto illeggibile
È irregolare il deposito di memoria in un documento illeggibile e in violazione delle regole che per gli atti telematici prescrivono il formato pdf. Ipotesi, questa, in cui il giudice potrà legittimamente disattendere la richiesta del depositante tesa a ottenere la rimessione in termini.
Cassazione, ordinanza 28721 del 16 dicembre 2020

Il ricorso in Cassazione
Il ricorrente per la tempestività deve depositare la decisione integrale comunicata via Pec dalla cancelleria; per la procedibilità, se controparte è solo intimata, deve produrre l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o consiliare.
Cassazione, ordinanza 8097 del 23 marzo 2021

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