Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 20 e il 24 giugno 2022

di Giuseppe Cassano


Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello trattano le materie dei contratti bancari (riparto dell'onere della prova in caso di contestazioni), della remissione del debito, dell'azione di riduzione e, infine, della distanza tra costruzioni (in riferimento ai fabbricati antistanti). I Tribunali, da parte loro, si soffermano sulla distinzione tra trasportatore e spedizioniere, sulla responsabilità medica, sull'azione revocatoria, sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, sulla responsabilità per il ritardo aereo e, infine, in materia di accreditamento sanitario.

CONTRATTI BANCARI
Controversie – Onere della prova
. (Cc, articolo 2697; Dlgs 1 settembre 1993 n. 385, articolo 117)
Sottolinea la Corte d'Appello di Firenze, adita in materia di contratti bancari, come, per regola generale, sia il cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito a dover produrre in giudizio il contratto. In particolare, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. Con la precisazione che quanto innanzi si applica se il correntista richiede in giudizio la nullità di singole clausole del contratto di conto corrente, e quindi la nullità parziale di esso. E cioè a dire, se si afferma la nullità parziale di un conto corrente, implicitamente si afferma anche che esso esiste in forma scritta, perché diversamente il contratto sarebbe viziato da nullità totale ex. art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, e non da nullità parziale. Coerentemente, in questo caso si richiede all'attore di produrre il contratto per dimostrare la nullità parziale applicando il principio generale dell'art. 2697 c.c..
Se invece il correntista lamenta la nullità totale del contratto per mancanza di forma scritta, trova applicazione il principio contrario. Precisamente, sempre nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al Giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare.
(Tribunale Napoli, sezione X, 23 giugno 2022 n. 6327)

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