Comunitario e Internazionale

I figli di coppie gay devono poter viaggiare con un solo genitore

Necessario un documento di identità con il nome di entrambi i genitori

di Patrizia Maciocchi

Uno stato membro deve riconoscere la filiazione, tra un bambino e una coppia sposata dello stesso sesso, per consentire l’esercizio dei diritti attribuiti ai cittadini dell’Unione. Tra questi rientra la libera circolazione da garantire con il rilascio di un documento di identità o di viaggio, che indichi i nomi del genitore naturale e di intenzione. Al tempo stesso il Paese membro può, in nome della sua identità nazionale, fondata sulla nozione di famiglia tradizionale, rifiutare di riconoscere il vincolo nella redazione dell’atto di nascita. Questo il punto di equilibrio raccomandato, dall’avvocato generale delle Corte di giustizia Ue, Kokott, nelle conclusioni della Causa C-490/20. La controversia - oggetto della soluzione proposta ai giudici di Lussemburgo - è sorta in Bulgaria e riguarda una coppia sposata, formata da due donne, una cittadina bulgara e una del Regno Unito, che hanno avuto un figlio in Spagna, paese di residenza e nel quale hanno ottenuto l’atto di nascita che le indica entrambe come madri.

Una delle due donne ha chiesto alle autorità bulgare il rilascio di un atto di nascita - necessario per ottenere la carta d’identità bulgara - in cui fossero indicati i nomi delle due madri. Richiesta respinta dal comune di Sofia, in quanto contraria al modello bulgaro dell’atto di nascita - che considera un padre e una madre - e dunque all’ordine pubblico. Il Tribunale amministrativo di Sofia ha chiesto lumi alla Corte Ue sulla legittimità del rifiuto.

L’avvocato generale precisa innanzitutto che il diritto dell’Unione non prevede norme sull’accertamento dello Stato civile di una persona e in particolare sulla sua filiazione. Tuttavia gli Stati devono muoversi in linea con il diritto dell’Unione.

Nel diritto alla libera circolazione rientra anche quello a svolgere una vita familiare normale sia nello stato di origine sia in quello ospitante: prerogativa ostacolata dal mancato riconoscimento del vincolo di parentela. Per quanto riguarda la legittimità del rifiuto in nome dell’identità nazionale, l’avvocato generale ricorda che il diritto di famiglia fa parte dell’identità di uno Stato e questo può definire i rapporti di filiazione, con un controllo di proporzionalità, da parte della Corte Ue, meno stringente.

L’obbligo di riconoscere il vincolo instaurato in Spagna, solo rispetto alla libera circolazione, non modifica tuttavia la nozione di filiazione o di matrimonio. Un punto di caduta che non minaccia l’identità nazionale e consente alle madri e al figlio di soggiornare e circolare. Il rifiuto al riconoscimento della filiazione, limitato all’esercizio di questi diritti, da garantire attraverso un documento di identità o di viaggio, andrebbe oltre quanto necessario a preservare gli obiettivi invocati dalla Bulgaria. Quest’ultima può invece dire no al riconoscimento della filiazione nell’atto di nascita come attestato in Spagna.

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