Comunitario e Internazionale

Controlled Foreign Companies (CFC), semplificazioni e coordinamento con il “Pillar 2”

Brevi valutazioni sulla nuova disciplina CFC, così come disposta dal nuovo art. 167 del TUIR, in vigore dal 29 dicembre 2023

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di Claudio Finanze, Stefania Gestra*

Risulta necessaria la valutazione della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 89 e 47 bis del TUIR in merito alla distribuzione dei dividendi provenienti dai soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato al fine di meglio comprendere l’impatto fiscale e la convenienza economica complessiva dell’operazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209 (“Dlgs”), tali modifiche all’art. 167 del TUIR decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto).

La disciplina CFC, così come disposta dal nuovo art. 167 del TUIR, stabilisce che, anche in assenza di effettiva distribuzione, debbano essere imputati “per trasparenza in capo al soggetto italiano i redditi prodotti dal soggetto estero (ente, società o stabile organizzazione) laddove si verifichino congiuntamente i seguenti requisiti:

• vi sia controllo diretto o indiretto, così come stabilito dall’art. 2359 c.c., o, in alternativa, che oltre il 50% della partecipazione agli utili sia detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c;

la società estera è assoggettata a tassazione effettiva inferiore al 15%, calcolato sui dati del bilancio della controllata estera, laddove lo stesso risulti oggetto di revisione o certificazione, o, se la condizione non si verifica o i bilanci non risultano certificati, è assoggettata a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;

possieda oltre 1/3 dei proventi realizzati derivanti da passive income.

In base a quanto stabilito dalla recente formulazione dell’art. 167 comma 5 del TUIR, vi è comunque la possibilità di disapplicare la disciplina CFC (cd. “ esimente ”), anche laddove si verifichino congiuntamente tutti i presupposti per cui un’entità venga inquadrata come tale, qualora il soggetto italiano dimostri che la controllata non residente “svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”. Di conseguenza:

• se viene dimostrata l’attività economica effettiva, i redditi prodotti dalla controllata estera saranno tassati direttamente nello Stato ove quest’ultima è localizzata, in base al sistema impositivo di detto Stato estero;

• se non viene dimostrata l’attività economica effettiva, i redditi prodotti dalla controllata estera localizzata in un paese a fiscalità previlegiata saranno tassati integralmente per trasparenza in capo alla controllante italiana.

Per quanto riguarda la modalità di dimostrazione dell’attività economica effettiva della controllata non residente, il soggetto italiano può interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.212 (facoltà di presentare il c.d. «interpello CFC» con tempi di risposta di 120 giorni).

Per i rapporti che intercorrono con il soggetto estero controllato a regime fiscale privilegiato, oltre alla disciplina CFC, occorrerà analizzare le disposizioni in tema di distribuzione dei dividendi di cui agli artt. 47 bis e 89 del TUIR, al fine di comprendere l’impatto fiscale dell’operazione.

Infatti, gli utili di fonte estera che derivano da partecipazioni in società di capitali residenti in Stati considerati a fiscalità privilegiata, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono imponibili per l’intero ammontare per il percipiente residente.

Tuttavia, il soggetto residente che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (per stabilire se si tratti di un paese localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in caso di controllo vale la regola delle CFC, se non si ha il controllo, si è in tale casistica laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia), può dimostrare che:

a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (criterio coincidente con l’esimente stabilita per la disapplicazione della disciplina CFC);

b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ossia, quando appare soddisfatta una delle seguenti tre situazioni (secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 51/E/2010 e ripresa con la Circolare n. 35/E/2016):

goda di un regime fiscale privilegiato, ma oltre il 75 per cento dei suoi redditi siano prodotti in Stati o territori non privilegiati e siano ivi assoggettati a imposizione ordinaria senza godere di regimi speciali; oppure

goda di un regime fiscale privilegiato, ma svolga esclusivamente la propria principale attività, ovvero sia fiscalmente residente ovvero abbia la sede di direzione effettiva in uno Stato o territorio a regime fiscale non privilegiato nel quale i redditi da essa prodotti siano integralmente assoggettati a tassazione, senza godere di regimi speciali; oppure

• sia residente in uno Stato o territorio non privilegiato, senza godere di regimi speciali, ma operi in un ordinamento fiscale privilegiato mediante una stabile organizzazione, il cui reddito sia assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.

Di conseguenza:

• se viene dimostrata la condizione di cui al punto b) , si applicherà il regime ordinario di esclusione dal reddito della controllante residente dell’ammontare del 95% dei dividendi distribuiti dalla controllata estera;

• se viene dimostrata la condizione di cui al punto a) , si applicherà l’esclusione dal reddito della controllante residente dell’ammontare del 50% dei dividendi distribuiti dalla controllata estera.

• se nessuna delle due condizioni appare soddisfatta, si applicherà il regime di totale imponibilità dei dividendi distribuiti dalla controllata estera.

Tornando alle modifiche apportate dal Dlgs, rispetto alla previgente disciplina viene semplificato notevolmente il calcolo del tax rate effettivo. Il novello articolo inquadra come residenti in un Paese a fiscalità privilegiata le entità estere assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15%, sulla base del rapporto tra: la somma delle imposte correnti e di quelle anticipate e differite iscritte nel bilancio d’esercizio della controllata e l’utile ante imposte.

Tuttavia, tale criterio semplificato risulta applicabile solo laddove il bilancio d’esercizio del soggetto controllato estero sia soggetto a revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero.

Ciò non di meno, laddove vi siano le citate condizioni, detta semplificazione evita ai gruppi multinazionali il complesso calcolo della tassazione “virtuale” domestica dell’ente estero, secondo le regole fiscali italiane, e il conseguente confronto con il livello effettivo di tassazione estera.

Ancora, sempre nella volontà di favorire il coordinamento della nuova disciplina CFC con le regole “Pillar 2, alla nuova formulazione dell’art. 167, viene introdotto il 4-bis, secondo cui ai fini della verifica della effettiva tassazione dell’entità estera si dovrà tener conto anche dell’imposta minima nazionale equivalente (cd. “ QDMTT ”), eventualmente assolta dall’entità estera in applicazione della locale disciplina attuativa della “ global minimum tax ”.

Infine, i nuovi commi 4-ter e 4-quater dell’art. 167 del TUIR stabiliscono che, in alternativa al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, possono corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% (anche qui, coerentemente al “tasso soglia” previsto dalle regole “Pillar 2”) dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Si tratta di un regime facoltativo che, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, prevede differenti semplificazioni. Infatti, attraverso l’assolvimento della stessa, si è esentati dalla determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero sia dal lato della base imponibile sia dal lato dell’aliquota impositiva. Inoltre, l’opzione in esame consentirebbe di evitare l’imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera, senza l’eventuale necessità della verifica/dimostrazione dello svolgimento dell’attività economica effettiva.

In caso di applicazione di tale regime facoltativo, rimane ancora da chiarire se sia possibile utilizzare come credito d’imposta le imposte versate all’estero dalla controllata non residente e come verrebbero tassati in tal caso gli utili prevenienti da tale entità.

L’opzione per l’imposta sostitutiva è irrevocabile per tre anni e tacitamente rinnovabile; inoltre, segue la regola “all in/all out” secondo cui il regime opzionale si applica per tutte le CFC che conseguono redditi passive per almeno un terzo dei proventi complessivi, evitando il cosiddetto cherry picking .

Per concludere, si evidenzia nuovamente come il regime CFC applicabile alle entità estere, così come la convenienza economica relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva, dovrebbero essere valutati congiuntamente con la disciplina dettata dal combinato disposto degli art. 89 e 47 bis del TUIR, in merito ai dividendi provenienti dai soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

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*A cura di Claudio Finanze, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Partner, Rödl & Partner e Stefania Gestra, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Manager Rödl & Partner

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