Comunitario e Internazionale

Richiedenti asilo, va garantito l’alloggio anche se l’afflusso è straordinario

Per la Corte Ue, sentenza nella causa C-97/24, vanno sempre soddisfatte le esigenze essenziali dei richiedenti asilo

Uno Stato membro non può invocare un afflusso imprevedibile di richiedenti protezione internazionale per sottrarsi all’obbligo di soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti asilo. Lo ha chiarito la Corte, con la sentenza nella causa C-97/24, aggiungendo che una una violazione di tale obbligo può far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.

Il caso - Due richiedenti asilo, un cittadino afghano e uno indiano, sono stati costretti a vivere per diverse settimane in condizioni precarie in Irlanda, in quanto il Paese si è rifiutato di fornire condizioni minime di accoglienza previste dal diritto dell’Unione. Le autorità irlandesi hanno infatti consegnato a ciascuno di loro un buono di 25 euro, ma non gli hanno assegnato un alloggio, sostenendo che non ve ne fossero di disponibili nei centri di accoglienza dedicati, nonostante la disponibilità di “alloggi individuali e temporanei”. Non disponendo di un alloggio, i due richiedenti non potevano nemmeno beneficiare del sussidio per le spese giornaliere previsto dal diritto irlandese; hanno dunque dormito in strada o, occasionalmente, in alloggi precari. Hanno dichiarato di essere rimasti senza cibo, di non essere stati in grado di preservare la loro igiene e di essersi trovati in una situazione di difficoltà per le condizioni di vita e le violenze a cui sono stati esposti. Infine, hanno adito l’Alta Corte (Irlanda) per ottenere il risarcimento del danno.

Le autorità irlandesi hanno riconosciuto la violazione del diritto dell’Unione, ma hanno invocato un caso di forza maggiore, costituito dall’esaurimento delle capacità di alloggio normalmente disponibili, a causa di un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi dopo l’invasione dell’Ucraina. L’Alta Corte ha interrogato la Corte di giustizia sulla possibilità di escludere la responsabilità dello Stato in tali circostanze.

La decisione - Nella sentenza di oggi, la Corte ricorda che gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, a fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, buoni o una combinazione di tali forme. Pertanto, uno Stato membro che si astenga dal fornire tali condizioni materiali ad un richiedente privo di mezzi sufficienti, anche solo temporaneamente, eccede manifestamente e gravemente il margine di discrezionalità di cui dispone in relazione all’applicazione della direttiva. Tale astensione è quindi idonea a costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, che fa sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.

Il diritto dell’Unione, prosegue la Corte, ammette un regime derogatorio in caso di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio a fronte di eventi di carattere eccezionale, dovuti a migrazioni di dimensioni “massicce” ed “imprevedibili”; anche in simili casi, tuttavia, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano comunque soddisfare le esigenze essenziali delle persone interessate.

Tornando al caso concreto, nessun elemento consente di concludere che l’Irlanda fosse oggettivamente impossibilitata ad adempiere i suoi obblighi, fornendo ai richiedenti un alloggio al di fuori del sistema normalmente previsto per ospitarli, eventualmente avvalendosi del regime derogatorio previsto dalla direttiva, oppure concedendo loro dei sussidi economici o dei buoni.

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