Il datore di lavoro può obbligare i dipendenti a sottoporsi al vaccino se vi è un rischio biologico, a condizione che vi sia una preliminare valutazione del rischio e che sia rispettato il principio di proporzionalità. È chiara la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 12 giugno 2025, nella causa C-219/24
LA MASSIMA
Lavoro e formazione - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Misure per la promozione del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Obblighi dei datori di lavoro - Esposizione ad agenti biologici durante il lavoro - Sorveglianza sanitaria - Vaccinazione - Obbligo imposto dal datore di lavoro. (Direttiva 89/391, articolo 6; direttiva 2000/54, articolo 14)
L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391, e l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con l'allegato VII, punti 1 e 2, della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico.
Il datore di lavoro può obbligare i dipendenti a sottoporsi al vaccino se vi è un rischio biologico, a condizione che vi sia una preliminare valutazione del rischio e che sia rispettato il principio di proporzionalità. È chiara la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 12 giugno 2025, nella causa C-219/24 (A e a.) a precisare il diritto del datore di lavoro nel caso di rischi derivanti da agenti biologici come il virus SARS-CoV-2, che ha provocato la pandemia da Covid...


