Abuso d'ufficio: se la persona offesa si oppone il Gip non può archiviare senza contraddittorio
Il giudice per le indagini preliminari - se la persona offesa dal reato di abuso d'ufficio si oppone alla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero - ha l'obbligo, prima di procedere, di instaurare il contraddittorio e fissare l'udienza camerale. La Corte di cassazione, con la sentenza 24030, accoglie il ricorso contro la decisione del Gip di dare seguito alla richiesta della pubblica accusa di archiviare un procedimento per abuso d'ufficio, considerando inammissibile l'opposizione della parte offesa e irrilevanti le indagini suppletive che questa richiedeva.
La Suprema precisa, come prima cosa, la possibilità di fare ricorso in cassazione, perché il decreto di archiviazione era stato disposto prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al nuovo codice di rito penale (legge 103/2017), con le quali è stato introdotto l'articolo 410.bis che disciplina il nuovo mezzo di impugnazione attribuendo la decisione al tribunale, in composizione monocratica. Detto questo, gli ermellini annullano il decreto impugnato, e rinviano gli atti all'ufficio del gip. Per la Cassazione, infatti, non ci sono dubbi sulla legittimità a proporre opposizione da parte della persona offesa dal reato di abuso d'ufficio, se l'abuso contestato è diretto a danneggiarla. E' invece da escludere “nel diverso caso in cui l'agente persegua esclusivamente un diverso vantaggio altrui”.