Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) conciliazione giudiziale, revoca dell'accordo e responsabilità aggravata; (ii) mediazione obbligatoria, opposizione ad intimazione di sfratto per morosità e parte onerata; (iii) negoziazione assistita ed avveramento condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, opposizione a decreto ingiuntivo ed tempestività dell'eccezione di improcedibilità; (v) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo ed azione pauliana; (vi) mediazione obbligatoria e sanzione giudiziale per omessa partecipazione senza giustificato motivo; (vii) mediazione obbligatoria, opposizione ad intimazione di sfratto per morosità e parte onerata.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Tribunale di Palermo, Sezione III civile, sentenza 26 ottobre 2021, n. 4041
La sentenza afferma che nel caso in cui una parte abbia prima accettato e poi unilateralmente revocato l'accordo relativo all'ordinanza transattivo-conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c. trova applicazione a carico della predetta parte il regime sanzionatorio previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Bari, Sezione III civile, sentenza 27 ottobre 2021, n. 1831
La pronuncia afferma che, nel giudizio di opposizione ad intimazione di sfratto per morosità, essendo l'intimante-opposto la parte gravata dell'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, in caso di sua omessa attivazione, consegue l'improcedibilità della domanda.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Roma, Sezione XIII civile, sentenza 3 novembre 2021, n. 17054
La sentenza, resa in tema di negoziazione assistita, afferma che la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata con il solo invito nell'ipotesi in cui il medesimo sia seguito da adesione, essendo, in tal caso, necessario che la procedura di negoziazione sia ritualmente espletata.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pisa, Sezione civile, sentenza 8 novembre 2021, n. 1437
La decisione rimarca che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dalla parte opponente per la prima volta solo mediante le note scritte depositate ex art. 221 decreto-legge n. 34/2020 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pistoia, Sezione civile, sentenza 8 novembre 2021, n. 909
La pronuncia ha cura di precisare che l'azione revocatoria non rientra tra le controversie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria, non potendo l'obbligatorietà essere affermata, quale lite riconducibile alla materia di "contratti bancari", neppure nel caso in cui l'azione pauliana risulti fondata su un credito insorto in seguito alla stipula di contratti di mutuo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 10 novembre 2021, n. 1414
La sentenza afferma che l'allegazione da parte del convenuto di generici e non documentati "motivi di salute" quale circostanza esimente la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria non sottrae quest'ultimo alla statuizione di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 16 novembre 2021, n. 17882
La sentenza chiarisce che, nel giudizio di opposizione ad intimazione di sfratto per morosità, ove le parti abbiano omesso di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione cui erano entrambe tenute, la declaratoria di improcedibilità del giudizio travolge tanto la domanda proposta da parte attrice, quanto la domanda spiegata, in via riconvenzionale, da parte convenuta, con consequenziale integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Trattazione della causa – Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione formulata dal giudice – Accordo tra le parti – Accettazione e successiva revoca unilaterale di una delle parti – Condanna per responsabilità aggravata – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 88, 96, e 185-bis)
Nel caso in cui l'accordo conseguente all'ordinanza transattivo-conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis cod. proc. civ. sia stato prima accettato e poi unilateralmente revocato per volontà di una sola parte trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Se infatti, com'è noto, appare del tutto coerente al sistema sanzionare la parte che semplicemente disattende l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui al citato art. 185-bis cod. proc. civ. nonché di fare quanto in suo potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa e in caso di non raggiunto accordo di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la propria posizione al riguardo, a maggior ragione – e con più gravità – va sanzionata la parte che dichiara al giudice di accettare la proposta ma poi non vi si attiene e, addirittura, chiede che il giudizio prosegua insistendo sui mezzi istruttori senza nemmeno rendere conto delle ragioni del ripensamento. È chiaro, infatti, che, dopo l'adesione formalizzata innanzi al giudice alla proposta transattiva, ogni ripensamento appare inammissibile e contrario ai doveri di lealtà e buona fede di cui all'art. 88 cod. proc. civ. e ciò tanto più se la parte non ritenga di dover spiegare tale atteggiamento palesemente defatigatorio non depositando neppure la comparsa conclusionale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di somme relative ad un contratto di somministrazione di energia elettrica, il giudice adito ha ritenuto congruo commisurare la sanzione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. in un importo pari al venti per cento della somma liquidata a titolo di condanna per il mancato pagamento della fornitura).
Tribunale di Palermo, Sezione III civile, sentenza 26 ottobre 2021, n. 4041 – Giudice Catanzaro

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Locazione – Procedimento di intimazione di sfratto per morosità – Giudizio di opposizione – Esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Parte onerata – Intimante-opposto – Inottemperanza – Improcedibilità della domanda. (Cpc, articoli 658 e 665; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione ad intimazione di sfratto per morosità, il soggetto onerato "ex lege" deve ritenersi l'intimante-opposto, considerato che è il medesimo che ha esercitato in giudizio, a norma dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, "…un'azione relativa ad una controversia in materia di… locazione…". Ne consegue che, in mancanza di attivazione del procedimento di mediazione da parte dall'intimante opposto, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da quest'ultimo (Nel caso di specie, la corte territoriale, avendo il giudice di prime cure dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta dal conduttore, ritenendo il medesimo onerato ai fini dell'espletamento del procedimento di mediazione, ha accolto l'appello e, in riforma della decisione gravata, dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dall'intimante-opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Corte di Appello di Bari, Sezione III civile, sentenza 27 ottobre 2021, n. 1831 – Presidente Ancona – Giudice relatore Vitale

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Invito alla negoziazione rivolto alle controparti – Adesione da parte di una sola delle parti convenute – Mancato espletamento della procedura – Condizione di procedibilità – Avveramento – Configurabilità – Esclusione. (Dl n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, la condizione di procedibilità si considera avverata nel caso del mero invito alla stipula della convenzione assistita solo nel caso in cui lo stesso non sia seguito da adesione o sia seguito da rifiuto. Diversamente, la condizione di procedibilità non si può considerare avverata con il solo invito nell'ipotesi in cui il medesimo sia seguito da adesione, essendo, in tal caso, necessario che la procedura di negoziazione sia ritualmente espletata. Infatti, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, poi convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nel delineare il contenuto e la finalità della convenzione di negoziazione assistita, presuppone che la stessa, salvo i casi della mancata adesione o del rifiuto dei destinatari del citato invito, sia effettivamente stipulata (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni per responsabilità derivante dalla circolazione stradale, il giudice adito ha rigettato la domanda dell'attore, in quanto quest'ultimo, pur inoltrando l'invito alla negoziazione, non aveva poi proceduto alla stipula della negoziazione assistita, a nulla rilevando che, nella circostanza, l'adesione fosse stata espressa soltanto da una delle parti convenute).
Tribunale di Roma, Sezione XIII civile, sentenza 3 novembre 2021, n. 17054 – Giudice Franco

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria – Deduzione da parte dell'opponente solo mediante le note scritte depositate ex art. 221 decreto–legge n. 34/2020 – Inammissibilità. (Dl, n. 34/2020, articolo 221; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per l'omesso preliminare svolgimento, nelle controversie ivi previste, del procedimento di mediazione va eccepita a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ne consegue che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dalla parte opponente per la prima volta solo mediante le note scritte depositate ex art. 221 decreto–legge n. 34/2020 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (Nel caso di specie, specifica la decisione in epigrafe, la predetta eccezione, pur tempestivamente sollevata, non sarebbe stata comunque meritevole di accoglimento, attenendo il giudizio ad rapporto giuridico di brokeraggio non ascrivibile alla materia di contratti assicurativi in quanto circoscritti alle sole controversie insorte tra assicurato e assicuratore).
Tribunale di Pisa, Sezione civile, sentenza 8 novembre 2021, n. 1437 – Giudice Palmaccio

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Contratti bancari – Azione revocatoria – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione – Fondamento – Legittimazione ad agire dell'attore derivante da contratti di mutuo – Irrilevanza. (Cc, articolo 2901; Cpc, articolo 163; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'azione revocatoria non rientra tra le controversie soggette al procedimento di mediazione, né l'obbligatorietà può essere affermata nel caso in cui l'azione sia fondata su un credito relativo a contratti di mutuo poiché la materia del contendere non attiene propriamente alla tipologia dei "contratti bancari" la quale resta estranea sia al "petitum" sia alla "causa petendi", quali elementi identificativi di un contenzioso giudiziale: in altri termini, a nulla rileva il fatto che la posizione creditoria dell'attrice, su cui essa fonda la propria legittimazione ad agire con l'"actio" pauliana, derivi da contratti di mutuo, poiché non è di questi che si discetta nel giudizio non essendo stata azionata alcuna domanda inerente gli stessi e/o le obbligazioni da essi scaturenti (ad. esempio, invalidità contrattuali, azioni ripetitorie o altro). Invero, esercitando l'azione prevista dall'art. 2901 cod. civ. si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito, talché la stessa è relativa ad una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale che non è in alcun modo contemplata tra le ipotesi necessitanti del previo esperimento obbligatorio della mediazione a pena di improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad una domanda revocatoria ex. art. 2901 cod. civ. di un atto di compravendita immobiliare, il giudice adito ha respinto l'eccezione avanzata dai convenuti di improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010).
Tribunale di Pistoia, Sezione civile, sentenza 8 novembre 2021, n. 909 – Giudice Leoncini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Omessa partecipazione della parte costituita in giudizio senza giustificato motivo – Art. 8, comma 4–bis, del D.lgs. n. 28/2010 – Mancata partecipazione giustificata da generici e non documentati "motivi di salute" – Irrogazione sanzione pecuniaria – Sussistenza – Fattispecie relativa a giudizio di scioglimento comunione ordinaria. (Dlgs n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la parte convenuta in giudizio la quale non abbia partecipato al procedimento di mediazione allegando generici e non documentati "…motivi di salute…" deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.
Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 10 novembre 2021, n. 1414 – Giudice Arcudi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Locazione – Procedimento di intimazione di sfratto per morosità – Giudizio di opposizione – Parte onerata – Individuazione. (Cpc, articoli 658 e 665; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale grava l'onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto per morosità in caso di opposizione, dà luogo a posizioni contrastanti in seno alla giurisprudenza, le quali oscillano da valutazioni in cui si accollano al locatore sia l'onere della mediazione che le conseguenze del suo mancato esperimento, con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato avveramento della condizione, sino a per pervenire a letture, invece, in totale favore della parte attrice, nelle quali, ritenuta improcedibile la domanda, si considerano comunque consolidati gli effetti del provvedimento provvisorio reso ex art. 665 cod. proc. civ. e sostanzialmente vittoriosa l'intimante a cui devono essere riconosciute le spese, sino, infine, a posizioni intermedie che, pur a fronte del consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, ritengono sussistenti idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese giudiziali (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato l'omesso esperimento della procedura da parte dell'opposto e dell'opponente, ha dichiarato improcedibile tanto la domanda proposta da parte attrice, quanto la domanda spiegata, in via riconvenzionale, da parte convenuta, disponendo l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite).
Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 16 novembre 2021, n. 17882 – Giudice Caiffa

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